REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI
Applicazione del Decr. Legisl. n° 285 del 30 Aprile
1992, nonché del Decr. Legisl. n° 5,07 del
15 Novembre 1993 (e successive modifiche ed integrazioni).
ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
1 - Il presente Regolamento disciplina la concessione comunale
di "passo carrabile" ai sensi del Decreto Legislativo
30.4.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché
del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 (Tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e successive modifiche
ed integrazioni
2 - In particolare esso disciplina la "Concessione
di Uso" dell'area pubblica di fronte al passo carrabile,
l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione
degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente
per facilitare l'accesso alle proprietà laterali,
nonché gli iter amministrativi che la pratica deve
seguire.
3 - Le opere connesse con l'apertura dell'accesso (quali
ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di
recinzione) dovranno seguire gli iter amministrativi normali
previsti dal Regolamento Edilizio, Norme Tecniche di Attuazione
del P.R.G. e dalle vigenti normative in materia urbanistica.
ART. 2 - DEFINIZIONE DI PASSO
CARRABILE
1 - Ai fini del presente Regolamento, si intende per "passo
carrabile" qualunque manufatto (costituito generalmente
da listoni in pietra o altro materiale, o da appositi intervalli
lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale
tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata
laterale, idonea allo stazionamento di uno o più
veicoli) consistente in un' opera visibile che renda concreta
l'occupazione è certa la superficie stradale sottratta
all'uso pubblico.
2 - Si considera invece "accesso carrabile" ogni
manufatto mancante delle caratteristiche di cui sopra.
ART. 3 - INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI
1 - La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso
apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a
quanto stabilito dall'art. 120, comma l, lettera "e",
del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. .
2 - Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma
del Comune e l'iscrizione "Comune di Rieti", oltre
agli estremi della concessione. La mancata indicazione dell'Ente
e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia
del divieto.
3 - Il Comune di Rieti fornirà il segnale, o darà
indicazioni affinché il titolare della concessione
possa reperirlo per conto proprio con le necessarie caratteristiche.
L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura
e spese del soggetto titolare della concessione.
ART. 4 - MANUTENZIONE DEL PASSO
CARRABILE
l - Ai sensi dell'art. 45 comma 9 del "Regolamento
di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada",
la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente
sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà
privata, è a cura e spese dei titolari della concessione,
i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità
fissate dall' ente proprietario della strada.
ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA
TASSA
1 - Il rilascio della concessione del passo carrabile è
condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, determinata
in base al Decreto Legislativo 15.11.93 n° 507 (Tassa
per l'Occupazione di
Spazi ed Aree Pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni,
nonché al vigente regolamento comunale in materia.
2 - Per i passi carrabili si applica la tariffa ordinaria
nell'ammontare minimo - così come indicata all'art.
44, comma 1° del medesimo D.L. - ridotta al 50%. La
tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante
dall'apertura .dell'accesso per la profondità del
marciapiede o del manufatto.
3 - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune
la tassa è determinata con riferimento ad una superficie
complessiva non superiore a mq. 5; l'eventuale superficie
eccedente questo limite è , calcolata in ragione
del 10%.
4 - La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili;
in tal caso il divieto di sosta nella zona antistante
gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale sono
subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico,
che altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli,
nelle stesse forme e con le medesime modalità individuate
per i passi carrabili. Il divieto di utilizzazione di detta
zona da parte della collettività non può comunque
estendersi oltre la superficie di mq. 10 e non consente
alcuna opera né l'esercizio di particolari attività
da parte del proprietario dell'accesso. La tassa è
pari al 30% della tariffa ordinaria ed è commisurata
alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso
per la profondità di m. l,50.
5 - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune
che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano
non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal
proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo
stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi
altro rapporto, la tariffa è pari al 10% di quella
ordinaria.
ART. 6- SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA
1 - Ai sensi dell'art. 27, comma 30 del Codice della Strada,
l'utente del passo carrabile deve corrispondere una-tantum
la somma di £ 60.000 per gli oneri sostenuti dal Comune
per il sopralluogo e l'istruttoria relativi ad ogni domanda
di concessione, a prescindere dal numero dei passi carrabili
al servizio dell'immobile.
2 - Le somme di cui sopra sono rivedibili ogni anno con
deliberazione di Giunta Municipale, o confermabili tacitamente.
A queste somme vanno aggiunti tutti gli eventuali diritti
di bollo, segreteria, ecc ...
ART. 7 - PASSO CARRABILE DI ACCESSO
A PROPRIETA' IMMOBILIARE MULTIPLA
1 - Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari
si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di
concessione va fatta dall'amministratore o dal capo condomino,
se previsti, o da tutti i proprietari degli immobili, segnalando
che il passo è a servizio di più unità
immobiliari
2 - In quest'ultimo caso la richiesta fatta anche da un
solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione
del passo carrabile.
ART. 8 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA
DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE
1 - Per ottenere la concessione di un passo carrabile esistente,
l'interessato dovrà produrre istanza, su apposito
modello predisposto dall' Autorità Comunale, corredata
dalla documentazione in esso prevista.
2 - Per l' ottenimento della concessione di un nuovo passo
carrabile, o la modificazione di uno esistente, da realizzare
da parte del privato, l'interessato dovrà presentare
apposita domanda corredata da due copie di idonei elaborati
progettuali a firma di un tecnico abilitato.
3 - Nel caso in cui per il suddetto intervento sia necessario
ottenere un'autorizzazione di tipo edilizio, è facoltà
del richiedente presentare, congiuntamente alla richiesta
di autorizzazione o concessione edilizia, l'istanza relativa
al passo carrabile; in tal caso dovrà essere prodotta
- oltre all' ordinaria documentazione prevista per la pratica
edilizia - la documentazione di cui al punto precedente.
4 - Qualora l'intervento sia realizzabile, dal punto di
vista edilizio, attraverso l'attivazione di procedura di
Denuncia di Inizio Attività ai sensi della L. 662/96,
l'interessato dovrà preventivamente ottenere la concessione
del nuovo passo carrabile così come previsto dal
2° comma del presente articolo.
5 - Quando l'accesso carrabile esistente, a seguito di realizzazione
di opere da parte del Comune, venga trasformato in passo
carrabile, gli interessati dovranno ottenere la relativa
concessione secondo le modalità previste per i passi
carrabili esistenti (l° comma), sempreché non
abbiano già ' ottenuto il cartello di divieto di
sosta, ex art. 5, 4° comma del presente Regolamento;
in tal caso occorrerà solamente rideterminare la
tariffa come stabilita per i passi carrabili.
6 - In presenza di passo carrabile, la mancata richiesta
di concessione è ininfluente ed il passo carrabile
è rilevato d'ufficio; in tali circostanze verrà
applicata la sanzione di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
Successivamente il passo carrabile sarà regolarizzato
o soppresso (a spese dell'utente se da lui abusivamente
realizzato).
ART. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE
DEL PASSO CARRABILE
1 - La concessione si intende priva di effetti giuridici
allo scadere del ventinovesimo (29°) anno dal rilascio,
salvo rinnovo alla scadenza.
2 - La concessione può essere rinunciata entro il
30 Settembre di ogni anno mediante presentazione di domanda
al Comune con allegata fotocopia del tributo pagato, relativo
all' anno in cui viene chiesta la rinuncia, e con il progetto
di ripristino della strada o del marciapiede comunale.
3 - Gli uffici comunali devono: a) dirigere e sorvegliare
i lavori di ripristino della strada o del marciapiede da
farsi a cura e spese del concessionario; b) provvedere alla
cancellazione del concessionario dai ruoli comunali.
ART.I0 - RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE
IL PASSO CARRABILE
1 - Il richiedente la concessione di passo carrabile si
assume tutte le responsabilità civili e penali per
la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.
ART. 11- LIMITI ALLE CONCESSIONI
1 - La concessione del passo carrabile può essere
rilasciata con i limiti di cui al comma 9 dell' art. 22
del vigente Codice di Disciplina Stradale ed inoltre con
i limiti di cui agli arti. 45 e 46 del Regolamento di Attuazione
di detto Codice.
ART. 12 - CAUZIONE
1 - Se la concessione è rilasciata per passi carrabili
di nuova costruzione o con prescrizioni tecniche di lavori
di adeguamento o modifica, il concessionario è obbligato
al pagamento di una cauzione di lire trecento mila (£.
300.000) restituibile alla fine di detti lavori.
2 -In alternativa può essere istituita una polizza
fidejussoria di importo corrispondente, svincolabile nei
tempi detti sopra.
3 - Gli estremi del pagamento della cauzione (o della fidejussione)
saranno riportati nel disciplinare
di concessione (dove previsto), o comunque inseriti con
apposito articolo aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni
tecniche.
ART. 13 - SANZIONI
1 - Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento,
nonché quelle stabilite dal Codice di Disciplina
Stradale e del relativo Regolamento di Attuazione riguardo
ai passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui
all'art. 22, commi 11 e 12 del Vigente Codice di Disciplina
Stradale
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