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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI
Applicazione del Decr. Legisl. n° 285 del 30 Aprile 1992, nonché del Decr. Legisl. n° 5,07 del 15 Novembre 1993 (e successive modifiche ed integrazioni).


ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente Regolamento disciplina la concessione comunale di "passo carrabile" ai sensi del Decreto Legislativo 30.4.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni
2 - In particolare esso disciplina la "Concessione di Uso" dell'area pubblica di fronte al passo carrabile, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve seguire.
3 - Le opere connesse con l'apertura dell'accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di recinzione) dovranno seguire gli iter amministrativi normali previsti dal Regolamento Edilizio, Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e dalle vigenti normative in materia urbanistica.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE
1 - Ai fini del presente Regolamento, si intende per "passo carrabile" qualunque manufatto (costituito generalmente da listoni in pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli) consistente in un' opera visibile che renda concreta l'occupazione è certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico.
2 - Si considera invece "accesso carrabile" ogni manufatto mancante delle caratteristiche di cui sopra.

ART. 3 - INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI

1 - La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma l, lettera "e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. .
2 - Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Rieti", oltre agli estremi della concessione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.
3 - Il Comune di Rieti fornirà il segnale, o darà indicazioni affinché il titolare della concessione possa reperirlo per conto proprio con le necessarie caratteristiche. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.

ART. 4 - MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE
l - Ai sensi dell'art. 45 comma 9 del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada", la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall' ente proprietario della strada.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA
1 - Il rilascio della concessione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, determinata in base al Decreto Legislativo 15.11.93 n° 507 (Tassa per l'Occupazione di
Spazi ed Aree Pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni, nonché al vigente regolamento comunale in materia.
2 - Per i passi carrabili si applica la tariffa ordinaria nell'ammontare minimo - così come indicata all'art. 44, comma 1° del medesimo D.L. - ridotta al 50%. La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura .dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
3 - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 5; l'eventuale superficie eccedente questo limite è , calcolata in ragione del 10%.
4 - La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili; in tal caso il divieto di sosta nella zona antistante
gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico, che altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, nelle stesse forme e con le medesime modalità individuate per i passi carrabili. Il divieto di utilizzazione di detta zona da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di mq. 10 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa è pari al 30% della tariffa ordinaria ed è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di m. l,50.
5 - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è pari al 10% di quella ordinaria.

ART. 6- SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA

1 - Ai sensi dell'art. 27, comma 30 del Codice della Strada, l'utente del passo carrabile deve corrispondere una-tantum la somma di £ 60.000 per gli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l'istruttoria relativi ad ogni domanda di concessione, a prescindere dal numero dei passi carrabili al servizio dell'immobile.
2 - Le somme di cui sopra sono rivedibili ogni anno con deliberazione di Giunta Municipale, o confermabili tacitamente. A queste somme vanno aggiunti tutti gli eventuali diritti di bollo, segreteria, ecc ...

ART. 7 - PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PROPRIETA' IMMOBILIARE MULTIPLA
1 - Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione va fatta dall'amministratore o dal capo condomino, se previsti, o da tutti i proprietari degli immobili, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari
2 - In quest'ultimo caso la richiesta fatta anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile.

ART. 8 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE
1 - Per ottenere la concessione di un passo carrabile esistente, l'interessato dovrà produrre istanza, su apposito modello predisposto dall' Autorità Comunale, corredata dalla documentazione in esso prevista.
2 - Per l' ottenimento della concessione di un nuovo passo carrabile, o la modificazione di uno esistente, da realizzare da parte del privato, l'interessato dovrà presentare apposita domanda corredata da due copie di idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato.
3 - Nel caso in cui per il suddetto intervento sia necessario ottenere un'autorizzazione di tipo edilizio, è facoltà del richiedente presentare, congiuntamente alla richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, l'istanza relativa al passo carrabile; in tal caso dovrà essere prodotta - oltre all' ordinaria documentazione prevista per la pratica edilizia - la documentazione di cui al punto precedente.
4 - Qualora l'intervento sia realizzabile, dal punto di vista edilizio, attraverso l'attivazione di procedura di Denuncia di Inizio Attività ai sensi della L. 662/96, l'interessato dovrà preventivamente ottenere la concessione del nuovo passo carrabile così come previsto dal 2° comma del presente articolo.
5 - Quando l'accesso carrabile esistente, a seguito di realizzazione di opere da parte del Comune, venga trasformato in passo carrabile, gli interessati dovranno ottenere la relativa concessione secondo le modalità previste per i passi carrabili esistenti (l° comma), sempreché non abbiano già ' ottenuto il cartello di divieto di sosta, ex art. 5, 4° comma del presente Regolamento; in tal caso occorrerà solamente rideterminare la tariffa come stabilita per i passi carrabili.
6 - In presenza di passo carrabile, la mancata richiesta di concessione è ininfluente ed il passo carrabile è rilevato d'ufficio; in tali circostanze verrà applicata la sanzione di cui all'art. 13 del presente Regolamento. Successivamente il passo carrabile sarà regolarizzato o soppresso (a spese dell'utente se da lui abusivamente realizzato).

ART. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE
1 - La concessione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo (29°) anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza.
2 - La concessione può essere rinunciata entro il 30 Settembre di ogni anno mediante presentazione di domanda al Comune con allegata fotocopia del tributo pagato, relativo all' anno in cui viene chiesta la rinuncia, e con il progetto di ripristino della strada o del marciapiede comunale.
3 - Gli uffici comunali devono: a) dirigere e sorvegliare i lavori di ripristino della strada o del marciapiede da farsi a cura e spese del concessionario; b) provvedere alla cancellazione del concessionario dai ruoli comunali.

ART.I0 - RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE IL PASSO CARRABILE
1 - Il richiedente la concessione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

ART. 11- LIMITI ALLE CONCESSIONI
1 - La concessione del passo carrabile può essere rilasciata con i limiti di cui al comma 9 dell' art. 22 del vigente Codice di Disciplina Stradale ed inoltre con i limiti di cui agli arti. 45 e 46 del Regolamento di Attuazione di detto Codice.

ART. 12 - CAUZIONE
1 - Se la concessione è rilasciata per passi carrabili di nuova costruzione o con prescrizioni tecniche di lavori di adeguamento o modifica, il concessionario è obbligato al pagamento di una cauzione di lire trecento mila (£. 300.000) restituibile alla fine di detti lavori.
2 -In alternativa può essere istituita una polizza fidejussoria di importo corrispondente, svincolabile nei tempi detti sopra.
3 - Gli estremi del pagamento della cauzione (o della fidejussione) saranno riportati nel disciplinare
di concessione (dove previsto), o comunque inseriti con apposito articolo aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni tecniche.

ART. 13 - SANZIONI

1 - Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle stabilite dal Codice di Disciplina Stradale e del relativo Regolamento di Attuazione riguardo ai passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12 del Vigente Codice di Disciplina Stradale


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