Iscrizione all’Anagrafe e Rilascio Attestazione di Regolarità

A partire dall'11 aprile 2007 entreranno in vigore le nuove disposizioni pubblicate sulla G.U. del 27 marzo n.72, con Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri". Di seguito vengono sintetizzati i punti principali. Cittadini dell'Unione europea Familiari comunitari e non dei cittadini U.E. Cittadini comunitari Soggiorno inferiore ai tre mesi I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. Soggiorno superiore ai tre mesi Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

  • è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
  • dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno (tabella esemplificativa), e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  • è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno (vedere tabella esemplificativa), da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  • è familiare (art. 2 D.Lvo n.30/2007), che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare.

Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:

  • è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
  • è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego;
  • è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno;
  • segue un corso di formazione professionale.

Documentazione da presentare In caso di soggiorno per lavoro:

  • documento di identità valido (passaporto o carta di identità del paese UE di appartenenza);
  • documento sull'attivita' lavorativa esercitata, subordinata o autonoma registrato al centro per l'impiego (Contratto di lavoro, lettera di assunzione, Cud/Unico), iscrizione INPS o INAIL;

In caso di soggiorno per studio:

  • documento di identità valido (passaporto o carta di identità del paese UE di appartenenza);
  • iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa;
  • disponibilita' di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari (anche attraverso autocertificazione);
  • copertura sanitaria (iscrizione al S.S.N., copertura assicurativa stipulata presso un Istituto Privato).

In caso di motivi diversi da quelli sopra riportati, il cittadino deve avere i mezzi per provvedere a se stesso e ai propri familiari secondo la seguente tabella: Tabella Eesemplificativa del reddito: LIMITE DI REDDITO e NUMERO COMPONENTI € 5.061,68 Solo richiedente o richiedente + un familiare €10.123,36 Richiedente + 2 familiari o richiedente + 3 familiari €15.185,04 Richiedente con 4 familiari ed oltre Diritto di soggiorno permanente Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste nei punti sopraindicati. A richiesta dell'interessato, il Comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifica la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni richieste. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi. Non cessa il diritto per brevi assenze o assenze giustificate:

  • meno di sei mesi all'anno;
  • obblighi militari;
  • gravidanza;
  • studi o formazione professionale;
  • familiari comunitari ed extracomunitari di cittadini U.E.

Hanno diritto di entrare e soggiornare i familiari intesi come:

  • il coniuge;
  • il partner che abbia contratto con il cittadino dell'UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
  • i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge (di cui al punto precedente);
  • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge, purché siano a carico.
  • Per i familiari comunitari è sufficiente l'iscrizione anagrafica nel Comune di dimora. Familiari extracomunitari Per i familiari extracomunitari è obbligatorio richiedere la carta di soggiorno alla questura.

Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail: anagrafe@comune.rieti.it.