Modifica articolo 125 del Regolamento d'Igiene

Il Consiglio comunale, nella seduta del 4 febbraio, ha approvato la modifica nell'articolo 125 del Regolamento locale d'igiene adeguandolo alle nuove necessità sorte con l'avvento degli impianti a Biomasse.

"A fronte dell'accelerazione relativa a richieste di insediamento di impianti a Biomasse – dichiara l'Assessore all'Ambiente Carlo Ubertini-, corrispettivamente abbiamo inteso dare un'accelerazione circa la necessità di regolamentare la loro localizzazione.
Nelle more di una totale rivisitazione del Regolamento d'igiene, obiettivamente vetusto, si è modificato l'articolo 125 di tale regolamento introducendo nuovi criteri che fossero articolati, equilibrati e di soddisfacente garanzia per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
Con tali strumenti – conclude Ubertini - il Comune potrà intervenire laddove si verificassero selvagge volontà di colonizzazione territoriale."

L'articolo 125 è stato così modificato:

E' vietato tenere nella Città e nei centri abitati manifatture, fabbriche o depositi insalubri che, a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, siano classificati di prima categoria. L'ufficio d'igiene, procederà al sopraindicato accertamento. La distanza minima dell'abitato o da ogni gruppo di case abitate cui possono collocarsi tali manifatture o fabbriche non potrà essere minore di 200 metri. Una distanza maggiore potrà essere prescritta dal Sindaco, su parere di una Commissione Tecnico igienica, che ne accerterà la necessità.

Al fine di evitare un peggioramento della qualità dell'aria (come disposto dal D.Lgs. 155/2010 in recepimento della Direttiva Europea n. 50 del 21.08.2008) e, dunque, delle condizioni di salubrità del territorio comunale, nel quale già insistono industrie classificate insalubri (all. al DM 05.09.1994 – elenco di cui all'art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265/34) e la cui specifica topografia e orografia crea condizioni aggravanti per le abitazioni e gli insediamenti sensibili presenti: "Le distanze minime di rispetto per la costruzione di inceneritori e centrali termoelettriche dovrà essere di 500 ml dai singoli edifici residenziali o di pubblico servizio e 1500 ml dalla perimetrazione dei centri abitati.

Per le centrali termoelettriche da biomasse, le distanze minime di rispetto dalle abitazioni e dagli insediamenti sensibili (scuole, ospedali, carceri, ecc.) sono le seguenti:

  • per impianti di potenza pari o inferiore a 200 kwe, da biomasse forestale, biogas o olio vegetale, con approvvigionamento del combustibile di produzione locale, almeno 200 metri;
  • per impianti di potenza superiore a 200 kwe, da biomasse forestale, biogas o olio vegetale, almeno 1500 metri ovvero 500 metri se operanti in assetto cogenerativo;
  • per impianti di qualsiasi potenza e comunque fino ad 1 MW, alimentati da altre biomasse, almeno 1500 metri ovvero 500 metri se operanti in assetto cogenerativo, salvo diversa prescrizione a seguito di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Le centrali termoelettriche a cogenerazione debbono essere collegate a sistemi di teleriscaldamento che consentano il massimo recupero dell'energia termica prodotta e per le quali la somministrazione all'utenza del calore sia condizione per la concessione del titolo autorizzativo dell'impianto.

I limiti di potenza sopra specificati valgono anche cumulativamente per impianti compresi all'interno di un raggio di 500 metri.

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