Anagrafe

L'Anagrafe della popolazione residente ha la funzione di registrare nominativamente, secondo determinati caratteri naturali e sociali, gli abitanti residenti in un Comune, sia come singoli sia come componenti di una famiglia o componenti di una convivenza, nonché le successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa. Le anagrafi sono la risultante per così dire di due componenti: da una parte l'adempimento degli obblighi anagrafici degli uffici comunali; dall'altra l'adempimento degli obblighi dei singoli cittadini. Solo dall'adempimento scrupoloso ed immediato di detti obblighi nasce la regolare tenuta delle anagrafi, le quali in ogni momento devono rispecchiare la reale situazione di fatto. L'attività anagrafica costituisce la base di numerosi altri servizi pubblici, quali quello elettorale, scolastico, tributario, di leva, assistenziale, che attingono alla fonte anagrafica per le notizie necessarie.

Cosa si può fare:

  • iscrizioni in anagrafe per trasferimento di residenza rapporti con i Servizi delle Municipalità ed altri comuni;
  • cancellazione dall'anagrafe per trasferimenti di residenza in altro comune;
  • iscrizione degli italiani residenti all'estero nell'anagrafe speciale (AIRE);
  • iscrizioni in anagrafe di extracomunitari e comunitari le richieste vanno prodotte presso i Servizi di Municipalità territorialmente competenti;
  • aggiornamento domicilio dei residenti - aggiornamento toponimi - variazioni per censimento;
  • registrazione posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati;
  • accertamenti d'ufficio nelle schede di famiglia e convivenze anagrafiche nella memoria magnetica;
  • aggiornamento schede di famiglia a seguito di variazioni di stato civile;
  • memorizzazione certificazioni anagrafiche pregresse;Tenuta archivio centrale delle carte d'identità.

CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)

Il rilascio della carta avverrà presso l’ufficio anagrafe (piano terra) in piazza Vittorio Emanuele II previa prenotazione da effettuare tramite il portale del Ministero dell’Interno www.prenotazionicie.interno.gov.it . Nel caso in cui il cittadino sia privo di connessione ad internet, può contattare l'ufficio anagrafe tel. 0746/287296 da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

La carta verrà fisicamente prodotta dal Poligrafico dello Stato e inviata, entro 6 giorni lavorativi, con lettera raccomandata all’indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta o agli stessi sportelli del Comune dove potrà essere ritirata personalmente.

Documentazione necessaria: Il cittadino si dovrà presentare allo sportello con:

  • 22,21 euro (di cui 16,79 euro che vanno allo Stato e 5,42 euro per i diritti) da portare in contanti;
  • una fototessera, che dovrà avere le stesse caratteristiche richieste per quelle utilizzate per il passaporto e non essere anteriore ai 6 mesi;
  • il codice fiscale/tessera sanitaria;
  • la carta d’identità cartacea scaduta o la denuncia di smarrimento o furto in originale rilasciata dalla questura o dai carabinieri, più fotocopia per gli uffici insieme a un altro documento valido per l’identificazione;
  • inoltre per i cittadini extra-comunitari oltre ai documenti già indicati, occorrono anche il passaporto e il permesso di soggiorno valido oppure ricevuta della domanda di rinnovo più copia del permesso scaduto;
  • per i minori occorre la presenza del minore e di entrambi i genitori se la carta viene richiesta per l’espatrio, o di un genitore se valida solo per l’Italia, muniti di documento di riconoscimento.

    Le modalità di riconoscimento saranno le stesse richieste per il documento in forma cartacea, anche per quanto riguarda l’assenso all’espatrio per i minori.

Validità: La carta di identità elettronica potrà essere rilasciata anche ai minori di 18 anni, ma avrà una validità differenziata a seconda dell’età del titolare: per i minori di 3 anni, validità 3 anni; da 3 a 18 anni, validità 5 anni.

Donazione organi: I cittadini che lo desiderano, al momento del rilascio della carta di identità elettronica, potranno esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi.

 

CONVIVENZE DI FATTO: Legge Cirinnà - Legge 20 maggio 2016, n. 76

La Legge 76/2016 riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” dal comma 36 al comma 65 regolamenta le “convivenze di fatto” riguardanti sia coppie omosessuali che eterosessuali.

Chi può costituire una convivenza di fatto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che siano:

  • residenti nel Comune di Rieti e coabitanti allo stesso indirizzo
  • non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.

Diritti:

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

Potere di rappresentanza: ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

  • in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
  • in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Diritti inerenti la casa: in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”.

Diritti all’assegnazione della casa popolare: nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Impresa familiare: si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: è esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

Risarcimento del danno: in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.”

Come dichiarare una convivenza di fatto

Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune di Rieti allo stesso indirizzo, possono presentare l’apposita dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, sottoscritta da entrambi, direttamente presso l’ufficio anagrafe (primo piano) in Piazza Vittorio Emanuele II N°  19, muniti di un documento di identità. E’ preferibile fissare un appuntamento telefonando allo 0746/287218-0746/287291. Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a Rieti, ma che intendano trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire l’apposita dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, unitamente alla dichiarazione di residenza per iscrizione anagrafica da altro Comune o cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.

Come dichiarare la cessazione di una convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

a) matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;

b) decesso di un convivente;

c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);

d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi

La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione direttamente all’ufficio anagrafe in Piazza Vittorio Emanuele II n° 19, muniti di un documento di identità.

Certificazione

L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.

Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.

Il documento, dovrà essere inviato al Comune di Rieti a mezzo PEC all' indirizzo: protocollo@pec.comune. rieti.it

Costi

Il servizio è gratuito

Tempi  di chiusura del procedimento:

2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici.

45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esisto negativo degli accertamenti.

Per informazioni su rilascio certificazioni  e/o richiesta di appuntamenti tel. 0746/287296 da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Per informazioni su cambi di residenza e/o di indirizzo tel. 0746/287218-0746287291 da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. .

Email anagrafe@comune.rieti.it

Allegati

Dichiarazione di convivenza

Dichiarazione di cessazione di convivenza

Orari di apertura uffici:

  • lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
  • martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00
  • mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
  • giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00
  • venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30