Commissione tecnica del 28 FEBBRAIO 2014

PRATICA 2949/2013 (PdC)
La commissione ascoltato il geom. Angeloni Leonardo che sostiene che l’unità immobiliare oggetto della trasformazione da categoria A2 negozio a categoria A1 abitazione, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Edilizio Comunale, sia ubicata al piano terra i quanto posta alla quota dell’antistante marciapiede della via pubblica, riesamina il parere contrario espresso nella precedente Commissione del 12/06/13 in quanto la trasformazione proposta contrasta con l’articolo 47 del Regolamento Edilizio vigente che non ammette nei piani seminterrati locali di categoria A1 mentre ammette a condizione locali di categoria A2. Si è provveduto ad una verifica rispetto all’originario titolo edilizio, Licenza di costruzione n. 4637 del 08/03/71 e Variante n. 11979 del 14/09/72 nella quale la tavola unica “Progetto di variante architettonica e sistemazione degli interrati” individua le sezioni “a-a b-b e c-c” nelle quali il piano in oggetto è definito “interrato”. La sezione “b-b” corrisponde ai locali oggetto del Permesso di costruire richiesto. Nella pianta relativa a tale piano, detti locali sono con destinazione commerciale per la porzione frontale e con destinazione garage nella porzione più arretrata. La successiva richiesta di certificazione di abitabilità redatta in data 29/01/73 dall’Ufficio tecnico comunale, riporta par il piano in oggetto la definizione di “piano terreno” ed individua in tale livello “n. 5 locali da adibire a negozi, n. 1 locale da adibire a centrale termica e n. 1 locale da adibire ad autorimessa comune, n. 2 locali da adibire a cantina vicino a vani scala” confermando le destinazioni del titolo edilizio in variante. Il geom. Angeloni richiede di esaminare la Concessione Edilizia n. 791 del 16/06/2000 relativa al cambio d’uso da commerciale (Categoria A2) ad uffici (Categoria A1). La Commissione esamina il titolo e rileva che il disegno dello stato dei luoghi non contenendo le quote del terreno antistante il fabbricano nelle piante né alcuna sezione del fabbricato non lasciava desumere la natura di piano seminterrato. Il parere favorevole dell’ASL espresso in data 19/01/2000, non contemplava tale aspetto né lo contemplava il parere della Commissione edilizia del 08/07/99. Su richiesta del geom. Angeloni si è provveduto ad esaminare anche l’elaborato fotografico ed anche esso non lasciava desumere la natura di piano interrato essendo relativo alla prospetto della sola vetrina dell’attività commerciale.
Considerato che la definizione di “vano” indicata nello stato attuale contenuto nella richiesta di permesso di costruire in oggetto debba essere valutata in riferimento alla destinazione d’uso e conseguente categoria ai sensi dell’art. 42 del R.E. sulla base di quanto contenuto nell’Autorizzazione edilizia prot. 23034 del 21/07/92 non disponibile in ufficio, la commissione sospende il parere in attesa del confronto con la pratica una volta recuperata dall’archivio storico e successiva verifica della compatibilità con l’articolo 7 comma 5 del PRG vigente che prescrive “nel caso di costruzioni su terreno in pendio, che abbiano un piano solo parzialmente interrato, possono essere adibiti ad abitazione solo i locali interamente fuori terra”.

PRATICA 8900/2013 (PdC)
Riesame di richiesta di permesso di costruire per Intervento di ristrutturazione edilizia con cambio d’uso e ampliamento di edificio residenziale sito in area sottoposta a vincolo cimiteriale, successivo a preavviso di diniego e conseguente relazione in contraddittorio.
Il tecnico progettista osserva che “la fascia di rispetto cimiteriale disciplinata dall’art. 338 del R.D. 1265/34, così come integrato dall’art. 28 della L. 166/2002, costituisce vincolo di natura urbanistica derivante da legge nazionale e come tale opera indipendentemente dallo strumento urbanistico vigente ed anche, ove se ne verifichi la necessità, in contrasto con esso, in quanto norma prevalente e quindi disciplinante l’intervento edilizio oggetto di istanza di permesso a costruire con cambio di destinazione d’uso e ampliamento al piano terra di un fabbricato di civile abitazione. D’altronde l’art. 50 delle NTA del PRG vigente del comune di Rieti recepisce l’art. 338 del R.D. 1264/34 così come integrato dall’art. 28 della L. 166/2002. Quanto sopra riportato costituisce costante orientamento giurisprudenziale espresso in numerose sentenze del TAR, del Consiglio di Stato che della Corte Suprema di Cassazione”.
In risposta all’osservazione ricevuta la commissione, richiamato che nella Zona di PRG E2 nel quale l’ampliamento in mancanza del lotto minimo di ettari 5,0 è ammissibile per edilizia residenziale ad uso di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, limitatamente al raggiungimento della superficie di mq 112,00 ai sensi dell’art. 54 delle NTA del PRG vigente e che l’unità immobiliare in oggetto è attualmente di superficie mq 114,40, conseguentemente non è applicabile l’art. 54. Viceversa sull’edificio sarebbe ammissibile un intervento di rinnovo con ampliamento per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario utilizzando la legge regionale 38/99, che corrisponde con l’aumento di superficie e volume ammissibile ai sensi del R.D. 1265/34 che consente all’interno della zona di rispetto cimiteriale, interventi di recupero ovvero di recupero funzionale dell’edificio stesso tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d’uso.
Nel PRG vigente del comune di Rieti, la normativa derivante dal R.D. 1265/34 è stata regolamentata all’art. 50 che si riporta integralmente:
“le aree con vincolo cimiteriale, riguardanti il cimitero e le relative aree di rispetto, sono soggette alla disciplina stabilita dall’art. 338 del T.U.L.S. 1265/34 e s.m.i.
Nelle aree di rispetto, compatibilmente con le destinazioni di PRG sono consentiti soltanto piccoli manufatti per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l’onoranza dei defunti”.
Al riguardo l’art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie, interamente riportato indica:
“I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.”
La Delibera regionale di approvazione del PRG contiene e fa proprio il parere espresso dall’Azienda sanitaria locale in data 30/10/06 “si dovranno rappresentare, nelle tavole dello strumento urbanistico, l’estensione della fascia di rispetto di tutte le strutture cimiteriali presenti nel territorio comunale.”
Conseguentemente la commissione a maggioranza ritiene che la normativa di cui al vincolo cimiteriale si debba sovrapporre alle norme del PRG ed a conferma, il medesimo articolo 50 del PRG richiama “Nelle aree di rispetto, compatibilmente con le destinazioni di PRG…” rendendo evidente che la norma di vincolo cimiteriale si sovrappone limitando ulteriormente (ove ne emerga la necessità) le possibilità di trasformazione del territorio ammesse dallo strumento urbanistico generale.
Viceversa un componente della Commissione ritiene che nella fascia di rispetto cimiteriale così come indicato nella delibera regionale di approvazione,sia prevalente la norma di cui all’art. 50, permettendo nelle zone con destinazione di PRG E2, di poter ampliare l’edificio residenziale discostandosi dalla limitazione della zona E2 entro i limiti resi ammissibili del R.D. 1265/34.
Ne deriva, a parere della maggioranza della commissione, che deve essere dapprima verificata la conformità del progetto alla normativa della Zona urbanistica E2 o eventualmente applicata la deroga al PRG prevista dalla L.R. 38/99 con ampliamento per motivi di adeguamento igienico-sanitario e successivamente la conformità alle eventuali ulteriori limitazioni di cui al R.D. 1265/34.
Si sospende il parere conclusivo in attesa della verifica da parte del progettista che l’incremento sia dovuto a motivi igienico sanitari.

PRATICA Prot.41622/2013 (emissioni in atmosfera)
la commissione non si esprime in quanto l’intervento richiesto di modifica di macchinari interni all’azienda produttiva finalizzato alla modifica delle emissioni in atmosfera autorizzate con Determinazione n. 208 del 29/04/09 da parte della Provincia non comporta, così come descritta nell’elaborato tecnico, modifiche edilizie soggette a titolo abilitativo. Resta salvo che sarà cura della proprietà dotarsi di eventuale titolo edilizio nel caso l’intervento comporti modifiche non rientranti nell’attività edilizia libera.

La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni
Arch. Emanuele Grillo (Ass.)
Geom. Rodolfo Cateno Colombo
Arch. Francesca Acchioni