Commissione tecnica del 17 giugno 2014

PRATICA 17045/2013 (PdC)
Progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi della Legge regionale per il piano casa art. 4 comma 1 lettera b) in zona attualmente destinata a Parco Privato “C5” che ammette l’edilizia residenziale.
La Commissione visto il parere di ammissibilità favorevole a condizione espresso dalla Regione Lazio, Direzione territorio e urbanistica in data 22/04/14 nella quale era stato inviato il parere favorevole della Commissione tecnica comunale espresso il 15/01/14 “Per il calcolo del volume massimo di progetto la verifica è ammissibile ai sensi degli articoli 42, 44, 45, 46, 47, 48 e 50 del Regolamento edilizio comunale vigente, in deroga alle NTA del PRG in ottemperanza alla L.R. 21/09. Conseguentemente i vani sotto le falde del tetto comprese le intercapedini di isolamento delle coperture ai sensi dell’art. 48 non debbono avere altezze medie eccedenti i metri 2,20, inoltre l’applicazione dell’alinea 1 dell’articolo 45 non consente l’inserimento di locali di categoria A ed S1 nei piani abitabili, salvo limitate espansioni di locali di categoria A appartenenti a piani abitabili soprastanti o sottostanti a condizione che tali espansioni non eccedano 1/10 della superficie complessiva del piano abitabile superiore o inferiore. Il piano interrato è stato previsto di altezza netta inferiore a quella ammissibile per destinazione A. Per le altezze occorre riferirsi al D.M. Sanità 05/07/1975.”, esaminate le integrazioni ricevute in data 28/04/14, 13/05/14, 22/05/14, preliminarmente al successivo esame congiunto con i tecnici del Settore Lavori pubblici e manutenzione, tenuto conto che la Prescrizione vincolante n. 1 espressa dalla Regione Lazio “il Comune verifichi la conformità dello spazio sottotetto denominato deposito occasionale con le previsioni del Regolamento Edilizio, in quanto la soluzione proposta prevede l’imposta della copertura di tale spazio ad una quota maggiore rispetto a quella del solaio del piano abitabile computato nella volumetria da realizzare; inoltre l’altezza interna dei 2,20 metri risulterebbe rispettata grazie alla mera predisposizione di un elemento orizzontale atto a limitare l’altezza in questione” contrasta con le valutazioni espresse dalla Commissione tecnica comunale in data 15/01/14, esprime le seguenti considerazioni da inviare come nota di chiarimento alla Regione:
1) il Regolamento Edilizio vigente del Comune di Rieti è stato adottato con Del. del Consiglio Comunale n. 20 del 04/02/75 ed approvato con Del. di Giunta Regionale n. 2451 del 06/06/78;
2) le Linee guida di cui alla nota Regione Lazio Prot. 45/rec del 03/12/99 di indirizzo e criteri da seguire per la formazione dei regolamenti edilizi comunali richiamano per il calcolo del volume dei fabbricati la Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 1501 del 14/04/69 al punto 3, comma b che precisa “ai fini del calcolo dei volumi deve essere considerato tutto ciò che fuoriesce dal terreno con la sola eccezione dei volumi tecnici. La Circolare regionale 6249 del 16/11/72 cita testualmente la Circolare Ministeriale e precisa correttamente il merito di quest’ultima, ma aggiunge lo scomputo dal volume dei sottotetti, intendendo per tali i volumi entro le falde del tetto, aventi altezza massima utile interna non superiore a 2,20 metri lineari e purché i locali in essi contenuti non siano utilizzabili per residenze, uffici e attività produttive”.
3) La Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 1501 del 14/04/69 e la Circolare regionale 6249 del 16/11/72 richiamate nella nota della Regione contrastano con la lettura del Regolamento Edilizio del Comune di Rieti, utilizzata per il parere di conformità reso dalla Commissione tecnica comunale in data 15/01/14 ed inviato in Regione;
4) la Commissione tecnica interna, non ha valutato le modalità di calcolo del volume previste dal PRG vigente in applicazione dell’articolo 4, comma 1 della L.R. 21/09 che ammette l’intervento proposto “in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati”, valutando invece le modalità di calcolo del volume desumibili dagli articoli 42, 48 e 50 del Regolamento Edilizio Comunale vigente;
si richiede pertanto un chiarimento sulla prescrizione n. 1 espressa nel parere favorevole del 22/04/14 che comporterebbe l’eliminazione dei volumi fuori terra come indicati nella Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 1501 del 14/04/69 e nella Circolare regionale 6249 del 16/11/72.

La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni (Ass.)
Arch. Emanuele Grillo
Geom. Rodolfo Cateno Colombo
Arch. Francesca Acchioni