Voto nei luoghi di cura

Il Sindaco rende noto che:

- tutti gli elettori che siano ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronicari, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria “seppure di modesta portata” come un’infermeria;

- tutti gli elettori tossicodipendenti, ospitati presso le apposite strutture di recupero,nonché presso gli enti e le istituzioni pubbliche o private, anche nel caso in cui, alle strutture medesime non sia stato ancora formalmente concesso, da parte delle autorità regionali competenti, l'esercizio dell’attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa;

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, previa comunicazione da far pervenire entro e  non oltre il 09/06/2022, all’Ufficio Elettorale del Comune di Rieti. Potranno reperire l’apposita modulistica, attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura, o presso lufficio U.R.P. del comune di Rieti o in allegato a questa pagina restituire o C/O lufficio U.R.P o a mezzo mail elettorale@comune.rieti .it o a mezzo P.E.C. ufficidemografici@pec.comune.rieti.it.

La dichiarazione dovrà indicare il numero della sezione a cui l’elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale e correlata della copia di un documento di identità in corso di validità.

Tutto ciò deve recare in calce l’attestazione del Direttore Sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell’elettore nell’istituto, ed inoltrarla al Comune di destinazione per il tramite del Direttore Amministrativo o del Segretario dell’Istituto stesso.
(art. 51, secondo comma del T.U. n. 361/1957 e art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976 n. 136)

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per i referendum, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque comune del territorio nazionale. 
Ai sensi, inoltre, degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell’art. 1, primo comma, lettera e) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, gli stessi degenti sono ammessi a votare, per le elezioni comunali, nel luogo di ricovero purché ubicato nel proprio comune, come da circolare M.I. 51/2022 che si allega.