Stato Civile

L'ordinamento dello stato civile è disciplinato da ultimo dal D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 L'ordinamento dello stato civile, disciplinato da ultimo dal D.P.R. 3 novembre 2000 n.396, ha l'importante funzione di consentire l´ individuazione dello status della persona in seno a due ambiti sociali: lo Stato e la famiglia. Funzioni di stato civile: ricevere, per mezzo di dichiarazioni verbali, riprodotte per iscritto nei registri e/o negli archivi informatici, oppure di atti scritti, annotati o trascritti nei registri stessi, la documentazione essenziale che descrive quel determinato complesso di eventi; conservare tale documentazione, perché dai fatti ed atti da essa rappresentati la persona trae la titolarità di specifici e particolari diritti e obblighi verso lo Stato e verso gli altri consociati; rilasciare, a chi vi abbia interesse, le relative certificazioni. Il valore probatorio di tale documentazione fa fede fino a querela di falso. Un'altra funzione essenziale del servizio pubblico dello stato civile è quella di garantire l'attualità della documentazione in modo che essa sia continuamente aggiornata rispetto alla persona. Ciò comporta il collegamento sistematico tra atti e fatti diversi ma successivi l'uno all´ altro per consentire il costante ed immediato adeguamento alla realtà della documentazione in oggetto. Formazione degli atti di stato civile La formazione degli atti dello stato civile può avvenire in tre modi: • per iscrizione: registrazione degli atti ricevuti direttamente dall'ufficiale dello stato civile che tiene i registri; • per trascrizione: la registrazione che ha per oggetto gli atti ricevuti da altro pubblico ufficiale o emessi da altra autorità; • per annotazione: una registrazione accessoria ad altro atto già registrato. I compiti dell'ufficiale dello stato civile: • formare, archiviare, conservare e aggiornare tutti gli atti dello stato civile e curare, nelle forme previste, la trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta di cui all'att. 10, comma 2, Iett. d dello stesso regolamento; • trasmettere alle PPAA che ne fanno richiesta in base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa; • rilasciare, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che riguardano lo stato civile; • verificare, per le PPAA che ne fanno richiesta, la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge.

Convenzioni e accordi in materia di separazione personale e di divorzio:

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014. In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • siano residenti a Rieti, tutti e due o almeno uno dei due;
  • oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Rieti;
  • oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto l'atto di matrimonio a Rieti ;
  • non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti. La circolare n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi

    Con la circolare n 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale “ purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali. A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti. In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Modalità

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono inviare all’indirizzo PEC : protocollo@pec.comune.rieti.it o per e-mail all’indirizzo: statocivile@comune.rieti.it il modulo di richiesta compilato e stampare la ricevuta di avvenuta consegna da esibire unitamente alla documentazione il giorno dell’appuntamento.

Documentazione da presentare:

  • Per la separazione personale: documento di identità dei coniugi e copia del modulo di appuntamento riportante l’autocertificazione riguardo i figli. E' indispensabile che i coniugi registrino nel modello per l’appuntamento il luogo di celebrazione e la data del matrimonio per verificare la competenza dell'ufficio di stato civile di Rieti;

Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, copia del modulo di appuntamento riportante l’autocertificazione riguardo i figli e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.

Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

Costo

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso

Modifica degli accordi

E' possibile per i coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali. Sarà necessario concordare un appuntamento da prenotare on line. Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.

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Unione civile

Come fare e a chi rivolgersi

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28/07/2016 del Dpcm n. 144 del 23/07/2016, che detta le disposizioni transitorie per la disciplina delle unioni civili regolate dalla legge 76/2016, sono attivate le procedure per l’attuazione del nuovo istituto. Nei sei mesi successivi dall’entrata in vigore della legge n. 76 del 20 maggio 2016, quindi entro il 5 dicembre 2016, dovranno essere adottati dal Governo uno o più decreti legislativi al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.

Regolamentazione delle unioni civili

Cause impeditive

Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:

  • sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  • sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.

Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile

Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

Diritti successori
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile)

Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie:
- per morte di una delle parti;
- per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1) e n.2) lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione;
- per dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di stato civile;
- per rettificazione di sesso.

Chi ha contratto matrimonio all’estero
Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero, è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato. Per la relativa disciplina è necessario attendere l’emanazione dei decreti legislativi da parte del Governo (entro il 5 dicembre 2016).

Richiesta e costituzione dell'unione civile

Fase istruttoria
Le persone interessate devono comunicare i propri dati per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento, compilando ciascuna il modulo di comunicazione dati. Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.
I moduli possono essere inviati via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.rieti.it. Il cittadino straniero deve presentare all’ufficio stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile). Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio stato civivile fisserà la data della redazione del verbale di richiesta di unione civile, previo contatto con gli interessati.

Redazione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile
Entrambi le parti devono presentarsi all'ufficio stato civile nel giorno prestabilito, munite di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile. L’Ufficiale di stato civile redigerà quindi apposito processo verbale dove indicherà la data, concordata con le parti e comunque non prima di 15 giorni, per la sottoscrizione del successivo atto di costituzione di unione civile. Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Redazione del processo verbale di costituzione di unione civile
Nel giorno concordato con l’ufficio stato civile, entrambe le parti alla presenza di due testimoni, tutti muniti di documento di identità valido, dovranno rendere all’Ufficiale di stato civile, dichiarazione di voler costituire tra loro una unione civile. Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Redazione del processo verbale di mancata comparizione
La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia. L’Ufficiale di stato civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni, ove presenti, e lo archivierà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.

Costituzione dell’unione civile a seguito di rettificazione di sesso
L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, con una dichiarazione all’Ufficiale di stato civile del Comune in cui risulta iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. L'atto dell’unione civile viene registrato e poi annotato nell’atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.

Le modalità per il conferimento dei propri dati sono quelle sopra indicate.

Luoghi e giorni per le dichiarazioni di UNIONE CIVILE

Le unioni civili vengono registrate gratuitamente il giovedì mattina presso l'ufficio stato civile previo appuntamento. Qualore le parti vogliano costituire unione civile presso la sala consiliare del comune di Rieti i costi applicati sono quelli stabiliti con delibera di giunta 177/2013 e 4 del 2017 di cui alla seguente tabella (PREVIO APPUNTAMENTO)

Orario della cerimonia

 Tariffa               

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30

 GRATUITO

dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30

€.   50,00

Sabato dalle ore 9:00 alle 12:30

€.   75,00

Sabato dalle ore 15:00 alle 18:30

€.  100,00

Domenica dalle ore 9:00 alle 12:30

€.  200,00

Si rappresenta inoltre che non è possibile la celebrazione delle unioni nei civili nei seguenti giorni: 1 Gennaio,6 gennaio,Pasqua,Lunedì di Pasqua, 25 Aprile,1 Maggio, 2 Giugno, 14 e 15 Agosto, 1 Novembre, 4 Dicembre,8 Dicembre, 24-25-26 Dicembre-31 Dicembre.

SUL C/C N 15030026 INTESTATO A COMUNE DI RIETI SERVIZIO TESORERIA  COME STABILITO DALLA DELIBERA DI GIUNTA N 169  DEL 22.10.2015.E SECONDO LA TABELLA SOPRA INDICATA:

OPPURE CON BONIFICO BANCARIO  IBAN IT49E0306914601100000046041

NELLA CAUSALE DEVE ESSERE INDICATO: "UNIONE CIVILE E NOME E COGNOME DEI CONTRAENTI"

Non sono previsti costi per l'iter amministrativo.

Normativa di riferimento

  • Dpcm n. 144 del 23 luglio 2016 “ Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
  • Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”.

Riferimenti

- servizio stato civile – del comune di Rieti - Piazza Vittorio Emanuele II (primo piano) - 02100 Rieti.

Orari di apertura uffici:
 
  • lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
  • martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00
  • mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
  • giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00
  • venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30

 

Modulo di richiesta di costituzione di unione civile

Le informazioni possono essere richieste contattando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, i numeri 0746287317, 0746287315 e 0746287316 oppure via e-mail all'indirizzo: statocivile@comune.rieti.it.