Nuove disposizioni sui termini per l’inizio dei lavori in opere soggette ad Autorizzazione paesaggistica

È stata pubblicata sulla G.U. n. 175 del 30 luglio 2014 la legge 29 luglio 2014, n. 106, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), con le modifiche al decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice del paesaggio).
L’Articolo 12 della legge che entra in vigore oggi, al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha apportato la seguente modifica:
a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.»;
Conseguentemente l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, che decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

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