Commissione tecnica del 06 NOVEMBRE 2013

PRATICA 17045/2013 (PdC)
Progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi della Legge regionale per il piano casa art. 4 comma 1 lettera b) in zona attualmente destinata a Parco Privato “C5” che ammette l’edilizia residenziale.
La Commissione ritiene necessario che sia approfondita la progettazione urbanistica dell’intervento, dimostrando la cessione degli standard pubblici di mq 18,00 per abitante di cui all’art. 3 del D.M. 1444/68 e la localizzazione dello spazio di verde pubblico unitario adiacente al percorso stradale e ciclabile esistente, tenendo conto delle modifiche in corso per l’adeguamento alla nuova viabilità di accesso al depuratore. Si ritiene altresì conveniente per l’Amministrazione che il parcheggio pubblico sia localizzato in prossimità con la viabilità pubblica esistente e che la viabilità interna al nucleo abitato sia di tipo privato, rimanendo comunque obbligatorio che anche la viabilità privata sia conforme alla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’accesso tra la viabilità pubblica e quella privata deve essere conforme al Codice della strada nonché devono essere rispettate le distanze delle recinzioni dalla viabilità pubblica esistente e di progetto.
Relativamente al progetto edilizio occorre dimostrare la verifica della superficie utile lorda di ciascun edificio nel rispetto delle NTA del PRG vigente, art. 7, comma 1 che esclude le superfici relative ai servizi tecnici dell’edificio, le cantine e le autorimesse pertinenziali. Occorre anche computare la superficie lorda del piano sottotetto. Si rileva inoltre che lo scavo della rampa di accesso al garage interrato deve essere limitato al solo accesso carrabile e non essere ampliato all’intera parete dell’edificio. Relativamente alle serre solari, si rileva che ai sensi della L.R. n. 6/08 le serre solari sono di dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie utile dell’unità abitativa realizzata, e devono essere costruite sia in aderenza che in adiacenza, con almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni. Inoltre, Il contenimento del consumo energetico realizzato con gli interventi di cui al comma 1 della L.R. 6/08, art. 12, deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005. In sede di conferenza dei servizi, la Regione si esprima in merito alla compatibilità dell’utilizzo della deroga volumetrica prevista dalla L.R. 6/08 con il disposto della L.R. 21/09, art. 4, comma 5 che prevede che “gli ampliamenti previsti dalla legge regionale del piano casa non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici”.

PRATICA S.315/2013 (Sanatoria)
Richiesta di sanatoria per intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/01, art. 10, comma 1, lettera c) realizzato in assenza di titolo edilizio. Si conferma la verifica proposta dall’istruttore che rileva la doppia conformità delle opere eseguite alla normativa vigente al momento della esecuzione delle opere ed al momento della presentazione della domanda di sanatoria. La sanzione deve essere calcolata in applicazione della L.R. 15/08, art. 22, comma 2, lettera b) relativamente alla variazione di sagoma della tettoia, computata in euro 2.087,44 che corrispondono ad una sanzione di euro 6.262,32 in aggiunta alla sanzione di cui alla lettera c) che viene calcolata per le altre opere, nella misura minima di euro mille, in assenza di provvedimento comunale di modulazione della sanzione.

La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni
Arch. Emanuele Grillo
Geom. Rodolfo Cateno Colombo
Arch. Francesca Acchioni