Commissione tecnica del 08 NOVEMBRE 2013

PRATICA 16746/2010 (PdC)
richiesta di permesso di costruire per ristrutturazione edilizia di edificio residenziale esistente senza incremento di superfici e volume esistente con parziale demolizione e fedele ricostruzione e modificazione dell’uso dei locali esistenti al piano terra, da accessori non residenziali a superfici residenziali e conseguente frazionamento in due unità immobiliari.
Emergono dubbi sulla presenza nel lotto di vincolo paesaggistico ancorché esterno all’edificio oggetto della ristrutturazione, inoltre l’edificio è in adiacenza ad altro manufatto oggetto di condono non ancora rilasciato per il quale sono necessari ulteriori approfondimenti. Si rinvia l’esame della pratica.

PRATICA 8900/2013 (PdC)
Intervento di ristrutturazione edilizia con cambio d’uso e ampliamento di edificio residenziale sito in area sottoposta a vincolo cimiteriale. Zona di PRG E2 nel quale l’ampliamento in mancanza del lotto minimo di ettari 5,0 è ammissibile per edilizia residenziale ad uso di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, limitatamente al raggiungimento della superficie di mq 112,00 ai sensi dell’art. 54 delle NTA del PRG vigente. L’unità immobiliare è attualmente di superficie mq 114,40, conseguentemente non è applicabile l’art. 54. Viceversa sull’edificio sarebbe ammissibile un intervento di ristrutturazione con ampliamento utilizzando la legge regionale “Piano casa” n. 21/09, limitatamente all’aumento di superficie e volume ammissibile ai sensi del R.D. 1265/34 che consente all’interno della zona di rispetto cimiteriale, interventi di recupero ovvero di recupero funzionale dell’edificio stesso tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d’uso.
Nel PRG vigente del comune di Rieti, la normativa derivante dal R.D. 1265/34 è stata regolamentata all’art. 50 che al punto 2 disciplina gli interventi ammissibili nella zona sottoposta al vincolo cimiteriale richiamando l’art. 338 “le aree con vincolo cimiteriale riguardanti il cimitero e le relative aree di rispetto, sono soggette alla disciplina stabilita dall’art. 338 del T.U.L.S. 1265/34 e s.m.i. Nelle aree di rispetto, compatibilmente con le destinazioni di PRG sono consentiti soltanto piccoli manufatti per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l’onoranza dei defunti.” La Delibera regionale di approvazione del PRG contiene e fa proprio il parere espresso dall’Azienda sanitaria locale in data 30/10/06 “si dovranno rappresentare, nelle tavole dello strumento urbanistico, l’estensione della fascia di rispetto di tutte le strutture cimiteriali presenti nel territorio comunale.” Conseguentemente (ad avviso di alcuni componenti della Commissione) si ritiene, nella fascia di rispetto cimiteriale così come indicato nella delibera regionale di approvazione, prevalente la norma di cui all’art. 50 anche sulle zone con destinazione di PRG E2, consentendo in questo modo di poter ampliare l’edificio residenziale discostandosi dalla limitazione della zona E2 entro i limiti resi ammissibili del R.D. 1265/34. Viceversa, altra posizione ritiene che la normativa di cui al vincolo cimiteriale si debba sovrapporre alle norme del PRG, conseguentemente deve essere dapprima verificata la conformità del progetto alla normativa della Zona urbanistica E2 e successivamente la conformità alle eventuali ulteriori limitazioni di cui al R.D. 1265/34. Si rimanda al RUP la conclusione del procedimento con la formazione di una proposta motivata al dirigente.

PRATICA 17075/2013 (PdC)
intervento di nuova edificazione di edificio ad uso commerciale e uffici in zona D2 (area industriale e artigianale) e F1 (verde pubblico) di PRG. L’area oggetto della trasformazione, attualmente destinata ad esposizione auto su prato armato ed in parte ed in parte verde alberato sulla base della SCIA S34/2010. Nella SCIA il tecnico asseverante individuava che per il PRG (allora adottato) ad oggi vigente, l’area ricadeva in zona D2. Premesso che lo stato dei luoghi attuale presenta alcune difformità rispetto a quanto riportato sul titolo edilizio e che pertanto dovranno essere avviati i necessari controlli, ritenuto altresì che la verifica di conformità del progetto edilizio dovrà essere eseguita contestualmente ai chiarimenti di seguito indicati, la commissione, tenuto anche conto dell’avvenuta certificazione urbanistica rilasciata in data 04/04/13 e della successiva istanza di autotutela presentata dalla proprietà con la richiesta dell’annullamento di atto illegittimo in quanto in essa si sostiene che la zona di PRG individuata con destinazione D2 dal Dirigente del Settore è invero zona F5 Servizi privati, in seguito all’avvenuto accoglimento dell’osservazione presentata dalla proprietà in data 05/10/2002, ritiene necessario formulare un parere alla Regione Lazio in quanto ai sensi della L. 1150/42, art. 10, comma 2, ente che ha deliberato l’approvazione del PRG comprensivo dell’accoglimento delle osservazioni “presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale”.
Nella osservazione presentata dall’allora proprietà si osservava che la destinazione del piano adottato era “Verde pubblico di rispetto” per la loro zona adiacente alla esistente stazione di servizio e constatava che la variante adottata conferiva invece a tutte le aree a seguire dal distributore, la destinazione di “servizi privati” (tale affermazione è in realtà errata in quanto la destinazione di tutta l’area lungo la strada dalla stazione di servizio in poi era di zona “D2” area artigianale e industriale). Rilevava che con la previsione di verde pubblico sulla loro proprietà il distributore esistente non avrebbe potuto ampliare la stazione di servizio con l’offerta di nuovi prodotti quali erogatore GPL, officina ecc. Nello specifico, dopo la premessa descrizione, chiedevano che la “proprietà venga inclusa nella destinazione servizi privati”.
La commissione accoglie l’inserimento della relazione presentata da un componente nella documentazione da inviare alla Regione e che di seguito si riporta: “il sottoscritto funzionario tecnico XXXX, in merito alla pratica in oggetto non tenendo conto delle valutazioni sopra espresse precisa quanto segue. Dall’anno 2004 all’anno 2006 circa, su richiesta dell’allora dirigente IV Settore XXXX ha istruito e valutato le osservazioni al PRG fino ad allora pervenute (ivi compresa quella presentata dal Sig. XXXX con il n. 115). Conseguentemente ha redatto e proposto in primis al proprio dirigente e di seguito al Consiglio Comunale due deliberazioni di controdeduzioni alle osservazioni presentate (Del.C.C. n. 31 del 22/07/05 e n. 60 del 14/11/05). Ad esse sono allegate le necessarie tavole di zonizzazione del PRG, dal sottoscritto elaborate sulle disposizioni impartite dall’allora Commissione Urbanistica, come si evince dalla sottoscrizione degli atti riportata nella testata. In tali tavole su espressa volontà del Consiglio comunale competente e sovrano sulle previsioni del PRG l’area è stata destinata a Zona D – sottozona D2 regolamentata dall’articolo 37 delle relative NTA esattamente come lo scrivente l’aveva graficizzata. In data 29/12/10 Prot. 75017 la Sig.ra XXXX, nel frattempo intervenuta nella proprietà presentava SCIA corredata da apposita relazione tecnica asseverata a firma dell’Arch. XXXX che certificava la destinazione a zona “D2” dell’area oggetto di intervento (corrispondente a quello attuale) esattamente come il Consiglio Comunale l’aveva deliberata. In data 04/04/13 veniva emesso su richiesta della Sig.ra XXXX certificato di destinazione urbanistica n. 57/2013 a firma dello scrivente e dell’allora dirigente settore IV XXXX che indicava la destinazione a zona D - sottozona D2 esattamente come disposto nel corso degli anni da tutti gli enti preposti, infatti in nessun atto viene citata la destinazione “F5”. In data 26/09/13 veniva depositata domanda di permesso di costruire dalla Sig.ra XXXX con progetto a firma del tecnico XXXX con allegata la relazione asseverata indicante la destinazione “F5” dell’area di che trattasi. Tutto quanto sopra a conoscenza e a memoria del sottoscritto rinviando al responsabile del procedimento preposto XXXX le valutazioni del progetto ed al Dirigente Settore IV XXXX le valutazioni sia in merito alla formulazioni del provvedimento finale che di quanto agli atti a sua disposizione circa le dichiarazioni citate”.
La commissione rimanda al RdP la predisposizione del quesito da sottoporre alla Regione e la ricerca dei documenti relativi alle osservazioni. Occorre inoltre verificare, come precedentemente indicato, la conformità dello stato dei luoghi al titolo edilizio vigente, la regolarità del progetto presentato alla normativa edilizia, l’ammissibilità della realizzazione con intervento diretto della nuova edificazione all’avvenuta approvazione del Programma Pluriennale di Attuazione, ai sensi della L.R. 35/78.

La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni
Arch. Emanuele Grillo
Geom. Rodolfo Cateno Colombo
Arch. Francesca Acchioni