Commissione tecnica del 13 – 15 NOVEMBRE 2013

PRATICA 16746/2010 (PdC)
richiesta di permesso di costruire per ristrutturazione edilizia di edificio residenziale esistente senza incremento di superfici e volume esistente con parziale demolizione e fedele ricostruzione e modificazione dell’uso dei locali esistenti al piano terra, da accessori non residenziali a superfici residenziali e conseguente frazionamento in due unità immobiliari.
La Commissione, esaminati gli ulteriori documenti presenti in ufficio ritiene l’intervento ammissibile alle seguenti condizioni:
Siano adeguati gli elaborati grafici dello stato dei luoghi e di progetto, che devono corrispondere allo stato dei luoghi legittimato dal condono n. 2211/07 relativo alla tettoia adiacente l’edificio residenziale;
si proceda prima dell’inizio dei lavori alla messa in sicurezza per il rischio igienico sanitario delle tettoie in eternit presenti nel lotto;
sia consegnata documentazione grafica (sezione con particolare) e fotografia dimostrante che le opere del progetto, relative alla ristrutturazione di edificio esistente, non comportano alcun intervento sull’adiacente porzione del lotto con presenza di vegetazione arborea.

PRATICA 15229/2012 (PdC)
richiesta di permesso di costruire in località Vazia per la realizzazione di area a verde privato pertinenziale ad attività produttiva esistente e con posizionamento di fabbricato in legno prefabbricato di sup. mq 14,67 e di altro manufatto di mq 51,00 per complessivi metri cubi 144,91. Il capannone esistente ha un volume di mc 5.832,00.
Ai sensi del DPR 380/01, art. 3, comma 1, lettera e) in combinato con la lettera e.6) l’intervento richiesto rientra nella definizione di ampliamento pertinenziale in quanto realizzazione di volume pertinenziale ad edificio principale di misura inferiore al 20% del volume principale, realizzabile con DIA alternativa al Permesso di Costruire.
Sul progetto l’ufficio ha comunicato l’accoglimento della domanda in data 13/12/12 e successiva comunicazione integrativa in data 22/03/13.
I pareri e atti di assenso necessari sono stati acquisiti in data:
autorizzazione paesaggistica n. 6/2013 in data 07/02/13
provvedimento presidenziale del Consorzio industriale n. 76 del 26/10/12
attestazione di deposito per autorizzazione inizio lavori del Genio Civile Pos. 7852/A del 02/09/13.
In data 20/08/13 è stata pubblicata la Legge 98/2013 di conversione del c.d. Decreto del Fare che modifica il procedimento per la formazione del silenzio/assenso per gli interventi soggetti a permesso di costruire in area sottoposta al vincolo paesaggistico, specificando che “il procedimento è concluso con l’adozione di un provvedimento espresso” da parte dell’amministrazione. Ne deriva che il procedimento è ancora da concludere.
La commissione ritiene l’intervento ammissibile a condizione che siano aggiornati i grafici di progetto alle condizioni attuali dei luoghi.

PRATICA S/322/13 del 2013 (sanatoria art. 36 DPR 380/01)
Zona di PRG C4. Le opere in sanatoria consistono nello spostamento di una scala interna e di un nuova disposizione degli spazi interni di unità immobiliare residenziale. Intervento eseguito in assenza di titolo.
L’intervento che ha comportato modifiche strutturali, rientra nella manutenzione straordinaria ai sensi dell’’articolo 3 comma 1 lettera b) del DPR 380/01.
Ha ottenuto l’approvazione in linea tecnica da parte del Genio Civile in data 11/10/13.
Si propone parere favorevole per il rilascio dell’Accertamento di Conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/01 applicando la sanzione stabilita al combinato disposto dall’art. 19 e art. 22 comma 2 lettera c legge R. 15/2008 ovvero importo minimo di € 1.000,00 già versati alle seguenti condizioni:
sia asseverata l’epoca di realizzazione delle opere in assenza o difformità dal titolo edilizio con contestuale verifica del rispetto della normativa allora vigente.

PRATICA 9683/2013 (PdC)
Variante in corso d’opera al PdC n. 1564/11 l’intervento consiste in variazione degli spazi interni e modifica di alcune aperture. L’intervento rientra nel disposto dell’art. 22, comma 2 del DPR 380/01 per il quale non è necessaria la variante in corso d’opera ma è sufficiente la consegna degli elaborati ad intervento ultimato, prima della dichiarazione di fine lavori.
Parere acquisiti: provvedimento presidenziale n. 27/13 del 01/07/2013 del Consorzio Sviluppo Industriale di Rieti.
È in corso il rilascio della autorizzazione paesaggistica.
Si propone parere favorevole a condizione che venga prodotto titolo di proprietà aggiornato.

PRATICA S/300 del 2013 (Sanatoria ai sensi art. 36 del DPR 380/01)
L’intervento di ristrutturazione edilizia consiste nella eliminazione della scala di collegamento con il livello sottostante e la chiusura di porzione di solaio di calpestio al piano primo per mq 10 circa e la creazione di nuova unità immobiliare autonoma con accesso dal vano scala condominiale, oltre alla chiusura dell’accesso dall’ascensore di uso privato, rientrante nella definizione di opere realizzabili con DIA di cui al DPR 380/01, comma 1 e 2. Opere realizzate antecedentemente al 2011 in vigenza del precedente PRG nel quale l’edificio era perimetrato, in analogia all’intero centro storico di Rieti, come area soggetta a Piano di recupero. Conseguentemente, ai sensi del DPR 380/01, art. 9, comma 2, erano ammissibili gli interventi sino alla ristrutturazione edilizia, limitati a singole unità immobiliari o parte di esse.
Allo stato attuale, l’edificio ricade in Zona A sottozona A4, che consente gli interventi sino alla ristrutturazione edilizia.
La pratica è sospesa in quanto occorre:
l’ottenimento dell’autorizzazione a sanatoria da parte del Genio Civile;
copia del verbale di autorizzazione da parte del condominio, o se non presente da parte dei proprietari del vano scala a comune;
le necessarie verifiche di rispondenza alla normativa antincendio.

PRATICA 15863/2013 (PdC)
Zona A sottozona A3. Cambio di destinazione d’uso da magazzino a civile abitazione.
Lo stato precedente è stato autorizzato con PdC 395/06 e certificato di abitabilità in 30/05/08 assentito.
L’intervento se rientrante nella ristrutturazione edilizia, ai sensi delle NTA del PRG vigente, art. 23, comma 10, relativo alla sottozona A3, necessita della preventiva approvazione del Piano di recupero, viceversa se l’intervento rientra nella definizione di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 3 lettera c) del DPR 380/01, è consentito l’intervento edilizio diretto in attuazione dell’art. 22, comma 1, facoltativamente ammissibile con Permesso di costruire ai sensi del suindicato articolo, comma 7.
Al fine di documentare l’eventuale restauro e risanamento conservativo, il progetto necessita di apposita relazione storica, comprendente fotografie dell’attuale stato dei luoghi debitamente firmate dal tecnico asseverante che configuri il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso che consentano destinazioni d’uso compatibili. Si ricorda altresì, che ai sensi degli articoli 16 e 22, comma 7 del DPR 380/01 in combinato con la L.R. 35/77, art. 18, l’intervento è subordinato al contributo di costruzione.

La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni
Arch. Emanuele Grillo
Geom. Rodolfo Cateno Colombo
Arch. Francesca Acchioni