Commissione tecnica del 17 LUGLIO 2013

PRATICA 881/2012 (PdC)
intervento di ristrutturazione edilizia di edificio esistente con destinazione mista residenziale e produttivo da modificare in residenziale. Le NTA del PRG vigente all’art. 26 per la sottozona B2 consente la ristrutturazione edilizia con le limitazioni contenute all’art. 8 delle medesima NTA sulla base delle quali la ristrutturazione edilizia consente ampliamenti della superficie utile subordinati alla verifica dell’indice massimo previsto dalla rispettiva zona di PRG, ovvero art. 26 come modificato dalla Delibera di giunta regionale di approvazione del PRG che consente una superficie edificabile equivalente al 70% della superficie disponibile con altezza massima m. 10,50.
Si sospende il parere in attesa delle verifiche del rispetto degli indici di zona e del rispetto delle distanze tra edifici di cui al D.M. 1444/68.

PRATICA 17007/2012 (PdC)
intervento di ristrutturazione edilizia di edificio preesistente, attualmente non utilizzato, come desumibile dalle fotografie allegate al progetto. Edificio ricadente in zona urbanistica E2 dove è consentita la ristrutturazione edilizia con la conservazione delle cubature, destinazioni d’uso e superfici utili attuali, pure se difformi dalle presenti norme. Sul manufatto non esiste precedente edilizio mentre risulta accatastamento all’urbano effettuato nel giugno 2002 con il quale l’intero edificio è censito con destinazione “A4” abitazione sui due livelli. Si propone la sospensione in quanto occorre un rilievo dettagliato dello stato dei luoghi, comprensivo di elaborato fotografico, dal quale si dimostri la preesistenza della destinazione abitativa dell’edificio, inoltre occorre dimostrare il rispetto del Regolamento Edilizio e del D.M. 236/89 in relazione all’utilizzo della scala di collegamento esterna tra le due porzioni dell’appartamento di progetto; le sezioni ante e post operam devono essere quotate e le altezze esterne riferite ad una quota del terreno facilmente individuabile e non modificabile in fase di realizzazione delle opere; il rilievo dello stato dei luoghi con dimostrazione della legittimità delle preesistenze deve essere ampliato all’intera particella catastale; occorre specifica dimostrazione della preesistenza all’anno 1967 del manufatto definito “corpo B”

PRATICA 16897/2012 (PdC)
intervento di ristrutturazione edilizia di edificio abitativo in zona E2 di PRG vigente. Si propone la sospensione in quanto occorre: dimostrare la preesistenza delle 4 unità immobiliari con destinazione residenziale, con adeguata documentazione fotografica, nella quale devono essere evidenziati gli spazi comuni condominiali (scale di accesso, percorsi, vani ad uso non abitativo) ed il conteggio delle superfici utili legittime al momento dell’adozione del PRG vigente; dimostrare la legittimità del volume al piano terra con attuale destinazione a cantina, delimitato da lamiera; inserire gli ingombri dell’edificio nello stato attuale e di progetto, nonché indicare il punto di riferimento da utilizzare per la verifica della quota ante e post operam, relativo ad un elemento non modificabile in fase di realizzazione delle opere; sezione lungo il wc al piano terra sottostante la scala esterna al fine di dimostrare la superficie utile del bagno e conseguentemente il raggiungimento della superficie minima di 28,00 mq dell’unità monolocale.

PRATICA 16689/2012 (PdC)
si propone la sospensione del parere in attesa della conclusione del procedimento di abuso edilizio in corso di cui al Verbale di sopralluogo del giorno 11/06/13

PRATICA 17038/2013 (PdC)
la domanda ai sensi del Piano Casa Regionale di cui alla L.R. 21/09. rientra negli interventi da realizzare con DIA, si ritiene pertanto che la stessa dovrà essere presentata ed asseverata ai sensi del combinato dell’art. 22 del DPR 380/01 con la L.R. 21/09, art. 6. Si rileva comunque il mancato rispetto della distanza dai confini e dalla sede stradale relativamente all’edificio oggetto di demolizione e ricostruzione e della porzione in ampliamento, come definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e) del PRG vigente e dall’applicazione delle distanze in deroga agli strumenti urbanistici vigenti prevista dalla L.R. 21/09 art. 4, comma 1 e comma 2 che rimanda alle distanze di cui al D.M. 1444/68, artt. 8 e 9

PRATICA 17045/2013 (PdC)
la domanda ai sensi del Piano Casa Regionale di cui alla L.R. 21/09. rientra negli interventi da realizzare con DIA, si ritiene pertanto che la stessa dovrà essere presentata ed asseverata ai sensi del combinato dell’art. 22 del DPR 380/01 con la L.R. 21/09, art. 6. Si rileva comunque: che l’area di progetto è ricompresa all’interno di un Programma preliminare per il riordino urbano e delle periferie, Ambito 1 – aree ex industriali di cui alla L.R. 22 del 26/06/97 attualmente all’esame di apposita commissione incaricata di valutazione; l’area oggetto di intervento, sulla base di verifica eseguita dal Responsabile del procedimento risulta comprendere una superficie attuale comprensiva dell’edificio principale ed annessi ubicati su unica particella catastale, superiore a mq 500, dei quali il progetto sarebbe relativo solo ad alcune porzioni, escludendo il volume principale ma conteggiando solo gli annessi ancorché accorpati allo stesso al fine di non superare la quantità di 500 mq che obbligherebbe alla procedura della conferenza dei servizi regionale di cui all’art. 6, comma 2 della L.R 21/09

PRATICA 1139/2013 (PdC)
Parere favorevole a condizione che non venga realizzata la finestra sulla parete nord del volume in ampliamento in quanto non è rispettata la distanza di metri 10 della proiezione rispetto al fabbricato frontistante

PRATICA 17042/2013 (PdC)
richiesta di permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria all’interno del PdZ 167 Campoloniano C. Esaminata la nuova proposta che modifica quanto contenuto nella precedente, si ritiene che la progettazione del primo tratto della strada di collegamento con via Villafranca, a servizio del nuovo insediamento, comprendente anche i parcheggi pubblici previsti dal PdZ, mantiene le caratteristiche di stralcio funzionale che consentirebbe di servire gli edifici residenziali lungo tale tratto di viabilità pubblica. Per adeguarsi al titolo di edificazione rilasciato (Permesso di costruire n. ___ del ___ ) propongono di realizzare n. 2 accessi carrabili in luogo del previsto unico accesso e n. 2 accessi pedonali in posizione differente a quanto indicato nel PdZ, tali modifiche non influiscono sulla superficie di parcheggio prevista dal PdZ vigente che già contemplava all’interno dell’area computata di parcheggio la presenza di accessi privati carrabili. Il progetto, che necessiterà delle verifiche da parte degli altri uffici comunali competenti nonché da parte dei gestori di reti e servizi pubblici, comprende la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie lungo il tratto di strada. Relativamente alle acque nere, non è previsto il collegamento con via Villafranca bensì la connessione con l’attuale fognatura comunale esistente lungo vi a Benucci (per la quale occorrerà una verifica di corretto dimensionamento) attraverso il passaggio della tubatura interrata al di sotto della prevista area con verde pubblico. Non è invece individuato il collegamento previsto per le acque bianche. Si propone la sospensione del parere in attesa della commissione congiunta con i Settori Lavori pubblici, Manutenzione e Viabilità, si ritiene altresì necessario che l’eventuale realizzazione parziale delle opere previste sia sottoposta ad approvazione di Giunta Comunale

La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni
Arch. Emanuele Grillo
Geom. Rodolfo Cateno Colombo (Ass.)