Commissione tecnica del 30 OTTOBRE 2013

PRATICA 16841/2013 (PdC)
variante a permesso di costruire rilasciato nel 2011 all’interno del Piano di Zona 167 “Micioccoli” ampliamento IV decennio. Le modifiche sono relative all’ampliamento del piano interrato per aumentare i parcheggi privati e l’inserimento al piano terra di area condominiale di sosta moto e bici, oltre all’eliminazione di una scala condominiale esterna e modifiche della falda di copertura da piana ad inclinata al fine di inserire in maniera maggiormente integrata i pannelli solari e fotovoltaici. Non modifica la dimensione dei balconi e della planimetria in pianta dell’edificio, restando in questo caso conforme al titolo rilasciato con la precedente normativa di piano relativa alla modalità di conteggio delle distanze dell’edificio. Si ritiene la proposta di variante conforme alla normativa vigente, fatto salvo quanto indicato al punto precedente, conseguentemente i lavori, in ottemperanza al DPR 380/01, art. 15, comma 4, dovranno essere conclusi entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

PRATICA 16580/2009 (PdC)
nuova edificazione di edifici residenziali nel Piano di zona 167 IV decennio” in località Vazia. Sulla pratica è stato espressa comunicazione di accoglimento da parte dell’Ufficio in data 31/05/10. Successivamente è stata ottenuta l’autorizzazione paesaggistica in data 14/06/12 e del Genio Civile in data 23/07/12, con deposito. La comunicazione di esito favorevole richiamava la necessità della Dichiarazione ai sensi di legge a firma del progettista delle strutture e del geologo accompagnata dalla relazione geologica in caso di mancata verifica da parte del Genio Civile. La Dichiarazione e relativa relazione geologica è stata consegnata in data 25/01/13. Conseguentemente, ai sensi del DPR 380/01, art. 20, commi da 6 a 10, sul progetto si è formato il silenzio/assenso trascorsi 30 giorni dall’avvenuto ottenimento dell’ultimo parere non di competenza dell’amministrazione comunale. Con D.G.R. 347 del 13/07/12 è stato approvato il nuovo PRG del Comune di Rieti che modifica le modalità di calcolo delle distanze dell’edificio dai confini e dagli edifici circostanti, il progetto che ha ottenuto per silenzio/assenso il titolo edilizio successivamente all’entrata in vigore delle nuove norme di PRG deve essere verificato nella conformità con l’articolo 7 punto 7 e con la verifica della distanza di metri 10,00 tra pareti finestrate previsto dal D.M. 1444/68 nonché relativamente all’allineamento di metri 9,00 prescritto dalle NTA del Piano di Zona. Inoltre si rileva che pur permanendo l’impegno alla contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, condizione necessaria ai sensi del DPR 380/01, art. 12, comma 2, sono emerse nel corso dell’istruttoria della pratica edilizia relativa al progetto delle urbanizzazioni, problematiche relativamente alla titolarità delle aree da trasformare per la realizzazione delle urbanizzazioni. Considerato che non risulta ancora consegnata la comunicazione di inizio dei lavori si suggerisce al Responsabile del procedimento di richiedere la documentazione aggiuntiva che consenta la corretta verifica di quanto sopra evidenziato, al fine di procedere con la conferma o l’eventuale avvio del procedimento di annullamento del titolo edilizio formatosi.

La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni
Arch. Emanuele Grillo (Ass.)
Geom. Rodolfo Cateno Colombo
Arch. Francesca Acchioni