Commissione tecnica del 06 DICEMBRE 2013

PRATICA 15698(1)/2012 (Proroga autorizzazione impianti pubblicitari parapedonali)
La Commissione esprime parere favorevole ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del Regolamento Impianti Pubblicitari a condizione:
Che siano mantenute le dimensioni e le caratteristiche tipologiche individuate negli elaborati grafici allegati all’istanza di Permesso di Istallazione Impianti Pubblicitari del 15/07/2004 prot. N° 40460/2004, e a quanto previsto all’art 9 “caratteristiche generali degli impianti Pubblicitari” del Piano degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione di G. Comunale n°120 del 10/10/2002, e modificato con deliberazione di G. Comunale n° 284 del 06/09/2005 e n° 356 del 28/10/2005;
Che siano mantenute le ubicazioni individuate dagli elaborati grafici allegati all’istanza di cui precedente punto, così come previsto ai sensi dell’art. 7 del sopracitato Piano degli Impianti Pubblicitari, verificando che tali ubicazioni siano conformi a quanto previsto nelle condizioni speciali di cui al punto 1 del Permesso di Istallazione Impianti Pubblicitari di seguito fedelmente riportate:
• gli impianti dovranno essere posizionati conformemente a quanto previsto:
a) nel nuovo Codice della Strada così come riportato nei pareri del VI Settore;
b) dalla legge 13/1989 e D.M. 236/1989 superamento delle barriere architettoniche ;
c) al di fuori delle aiuole come da disposizione prot. n° 66462 del 26/10/2006;
Che gli impianti non possono essere venduti dalle agenzie titolari dell’Autorizzazione, né ad altre agenzie pubblicitarie né a privati. L’impianto per essere considerato legittimo deve essere stato rilasciato all’eventuale nuova concessionaria, tramite regolare Autorizzazione istallazione di impianti pubblicitari con allegata Polizza fideiussoria il tutto a nome della nuova agenzia e nel rispetto di quanto indicato nei punti seguenti;
Che in attuazione del Regolamento Edilizio Comunale, art. 40, l’installazione dovrà essere fatta in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.
In caso di riparazione o modifiche del marciapiede o del Piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti, occupanti il suolo e lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire una rimozione in sito, con le modifiche resesi necessarie a loro spese e responsabilità;
Che in caso di istallazione di impianti parapedonali di utilità pubblica quali l’evidenziazione di percorsi pedonali accessibili ai disabili, delimitazione di percorsi pedonali e ciclabili, elementi accessori alle linee di trasporto collettivo, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione di interventi di abbattimento barriere architettoniche, compresa l’installazione dei binari di segnalazione per ipovedenti, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione di interventi di arredo urbano pubblici, sponsorizzati da privati o micro progetti di interesse locale, realizzati ai sensi dell’art 23 legge n°2/2009 gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione o sostituzione di impianti di illuminazione pubblica, di miglioramento della viabilità veicolare o pedonale, gli impianti gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione di spazi pubblici per la sosta e la custodia di biciclette e motocicli, compresa la contestuale realizzazione di strutture atte a garantire tale servizio, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione di uno spazio organizzato di interesse pubblico, per la cura, la socializzazione e la gestione degli animali domestici da compagnia, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso della destinazione dell’area a struttura mercatale con o senza postazione fissa, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile.
che prima del rilascio della proroga in oggetto, sarà richiesta la seguente documentazione:
1. Polizza Assicurativa ai sensi dell’art. 10 comma 3 punto 4 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissione;
2. Titolo autorizzativo previsto ai sensi dell’art 10 comma 3 punto 5 del Regolamento di cui sopra;
3. computo metrico estimativo che indichi l’importo necessario per il ripristino dell’area sulla quale è ubicato l’impianto Pubblicitario;
4. Copia della ricevuta di pagamento dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni per tutta la durata del Permesso oggetto del rinnovo;
5. stipula di una polizza fideiussoria a garanzia del corretto ripristino dell’area sulla quale è ubicato l’impianto pubblicitario, al momento della sua rimozione;
6. ricevuta di pagamento dei Diritti di Segreteria;
7. Foto attuali di ciascun impianto oggetto di proroga;
8. Localizzazione dell’impianto su base cartografica in scala 1:500 su formato digitale.

PRATICA 15698(2)/2012 (Proroga autorizzazione impianti pubblicitari parapedonali)
La Commissione, fatta salva la verifica di conclusione del procedimento avviato il 10/03/11, vista la successiva richiesta di rinnovo degli impianti del 17/01/12, esprime parere favorevole ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del Regolamento Impianti Pubblicitari a condizione:
Che siano mantenute le dimensioni e le caratteristiche tipologiche individuate negli elaborati grafici allegati all’istanza di Permesso di Istallazione Impianti Pubblicitari del 15/07/2004 prot. N° 40460/2004, e a quanto previsto all’art 9 “caratteristiche generali degli impianti Pubblicitari” del Piano degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione di G. Comunale n°120 del 10/10/2002, e modificato con deliberazione di G. Comunale n° 284 del 06/09/2005 e n° 356 del 28/10/2005;
Che siano mantenute le ubicazioni individuate dagli elaborati grafici allegati all’istanza di cui precedente punto, così come previsto ai sensi dell’art. 7 del sopracitato Piano degli Impianti Pubblicitari, verificando che tali ubicazioni siano conformi a quanto previsto nelle condizioni speciali di cui al punto 1 del Permesso di Istallazione Impianti Pubblicitari di seguito fedelmente riportate:
• gli impianti dovranno essere posizionati conformemente a quanto previsto:
a) nel nuovo Codice della Strada così come riportato nei pareri del VI Settore;
b) dalla legge 13/1989 e D.M. 236/1989 superamento delle barriere architettoniche ;
c) al di fuori delle aiuole come da disposizione prot. n° 66462 del 26/10/2006;
Che gli impianti non possono essere venduti dalle agenzie titolari dell’Autorizzazione, né ad altre agenzie pubblicitarie né a privati. L’impianto per essere considerato legittimo deve essere stato rilasciato all’eventuale nuova concessionaria, tramite regolare Autorizzazione istallazione di impianti pubblicitari con allegata Polizza fideiussoria il tutto a nome della nuova agenzia e nel rispetto di quanto indicato nei punti seguenti;
Che in attuazione del Regolamento Edilizio Comunale, art. 40, l’installazione dovrà essere fatta in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.
In caso di riparazione o modifiche del marciapiede o del Piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti, occupanti il suolo e lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire una rimozione in sito, con le modifiche resesi necessarie a loro spese e responsabilità;
Che in caso di istallazione di impianti parapedonali di utilità pubblica quali l’evidenziazione di percorsi pedonali accessibili ai disabili, delimitazione di percorsi pedonali e ciclabili, elementi accessori alle linee di trasporto collettivo, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione di interventi di abbattimento barriere architettoniche, compresa l’installazione dei binari di segnalazione per ipovedenti, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione di interventi di arredo urbano pubblici, sponsorizzati da privati o micro progetti di interesse locale, realizzati ai sensi dell’art 23 legge n°2/2009 gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione o sostituzione di impianti di illuminazione pubblica, di miglioramento della viabilità veicolare o pedonale, gli impianti gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione di spazi pubblici per la sosta e la custodia di biciclette e motocicli, compresa la contestuale realizzazione di strutture atte a garantire tale servizio, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione di uno spazio organizzato di interesse pubblico, per la cura, la socializzazione e la gestione degli animali domestici da compagnia, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso della destinazione dell’area a struttura mercatale con o senza postazione fissa, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile.
che prima del rilascio della proroga in oggetto, sarà richiesta la seguente documentazione:
1. Polizza Assicurativa ai sensi dell’art. 10 comma 3 punto 4 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissione;
2. Titolo autorizzativo previsto ai sensi dell’art 10 comma 3 punto 5 del Regolamento di cui sopra;
3. computo metrico estimativo che indichi l’importo necessario per il ripristino dell’area sulla quale è ubicato l’impianto Pubblicitario;
4. Copia della ricevuta di pagamento dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni per tutta la durata del Permesso oggetto del rinnovo;
5. stipula di una polizza fideiussoria a garanzia del corretto ripristino dell’area sulla quale è ubicato l’impianto pubblicitario, al momento della sua rimozione;
6. ricevuta di pagamento dei Diritti di Segreteria;
7. Foto attuali di ciascun impianto oggetto di proroga;
8. Localizzazione dell’impianto su base cartografica in scala 1:500 su formato digitale.

PRATICA 15698(3)/2012 (Proroga autorizzazione impianti pubblicitari parapedonali)
La Commissione esprime parere favorevole ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del Regolamento Impianti Pubblicitari a condizione:
Che siano mantenute le dimensioni e le caratteristiche tipologiche individuate negli elaborati grafici allegati all’istanza di Permesso di Istallazione Impianti Pubblicitari del 15/07/2004 prot. N° 40460/2004, e a quanto previsto all’art 9 “caratteristiche generali degli impianti Pubblicitari” del Piano degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione di G. Comunale n°120 del 10/10/2002, e modificato con deliberazione di G. Comunale n° 284 del 06/09/2005 e n° 356 del 28/10/2005;
Che siano mantenute le ubicazioni individuate dagli elaborati grafici allegati all’istanza di cui precedente punto, così come previsto ai sensi dell’art. 7 del sopracitato Piano degli Impianti Pubblicitari, verificando che tali ubicazioni siano conformi a quanto previsto nelle condizioni speciali di cui al punto 1 del Permesso di Istallazione Impianti Pubblicitari di seguito fedelmente riportate:
• gli impianti dovranno essere posizionati conformemente a quanto previsto:
a) nel nuovo Codice della Strada così come riportato nei pareri del VI Settore;
b) dalla legge 13/1989 e D.M. 236/1989 superamento delle barriere architettoniche ;
c) al di fuori delle aiuole come da disposizione prot. n° 66462 del 26/10/2006;
Che gli impianti non possono essere venduti dalle agenzie titolari dell’Autorizzazione, né ad altre agenzie pubblicitarie né a privati. L’impianto per essere considerato legittimo deve essere stato rilasciato all’eventuale nuova concessionaria, tramite regolare Autorizzazione istallazione di impianti pubblicitari con allegata Polizza fideiussoria il tutto a nome della nuova agenzia e nel rispetto di quanto indicato nei punti seguenti;
Che in attuazione del Regolamento Edilizio Comunale, art. 40, l’installazione dovrà essere fatta in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.
In caso di riparazione o modifiche del marciapiede o del Piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti, occupanti il suolo e lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire una rimozione in sito, con le modifiche resesi necessarie a loro spese e responsabilità;
Che in caso di istallazione di impianti parapedonali di utilità pubblica quali l’evidenziazione di percorsi pedonali accessibili ai disabili, delimitazione di percorsi pedonali e ciclabili, elementi accessori alle linee di trasporto collettivo, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione di interventi di abbattimento barriere architettoniche, compresa l’installazione dei binari di segnalazione per ipovedenti, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione di interventi di arredo urbano pubblici, sponsorizzati da privati o micro progetti di interesse locale, realizzati ai sensi dell’art 23 legge n°2/2009 gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione o sostituzione di impianti di illuminazione pubblica, di miglioramento della viabilità veicolare o pedonale, gli impianti gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione di spazi pubblici per la sosta e la custodia di biciclette e motocicli, compresa la contestuale realizzazione di strutture atte a garantire tale servizio, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione di uno spazio organizzato di interesse pubblico, per la cura, la socializzazione e la gestione degli animali domestici da compagnia, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso della destinazione dell’area a struttura mercatale con o senza postazione fissa, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile.
che prima del rilascio della proroga in oggetto, sarà richiesta la seguente documentazione:
1. Polizza Assicurativa ai sensi dell’art. 10 comma 3 punto 4 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissione;
2. Titolo autorizzativo previsto ai sensi dell’art 10 comma 3 punto 5 del Regolamento di cui sopra;
3. computo metrico estimativo che indichi l’importo necessario per il ripristino dell’area sulla quale è ubicato l’impianto Pubblicitario;
4. Copia della ricevuta di pagamento dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni per tutta la durata del Permesso oggetto del rinnovo;
5. stipula di una polizza fideiussoria a garanzia del corretto ripristino dell’area sulla quale è ubicato l’impianto pubblicitario, al momento della sua rimozione;
6. ricevuta di pagamento dei Diritti di Segreteria;
7. Foto attuali di ciascun impianto oggetto di proroga;
8. Localizzazione dell’impianto su base cartografica in scala 1:500 su formato digitale.

PRATICA 15698(4)/2012 (Proroga autorizzazione impianti pubblicitari parapedonali)
La Commissione esprime parere favorevole ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del Regolamento Impianti Pubblicitari a condizione:
Che siano mantenute le dimensioni e le caratteristiche tipologiche individuate negli elaborati grafici allegati all’istanza di Permesso di Istallazione Impianti Pubblicitari del 15/07/2004 prot. N° 40460/2004, e a quanto previsto all’art 9 “caratteristiche generali degli impianti Pubblicitari” del Piano degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione di G. Comunale n°120 del 10/10/2002, e modificato con deliberazione di G. Comunale n° 284 del 06/09/2005 e n° 356 del 28/10/2005;
Che siano mantenute le ubicazioni individuate dagli elaborati grafici allegati all’istanza di cui precedente punto, così come previsto ai sensi dell’art. 7 del sopracitato Piano degli Impianti Pubblicitari, verificando che tali ubicazioni siano conformi a quanto previsto nelle condizioni speciali di cui al punto 1 del Permesso di Istallazione Impianti Pubblicitari di seguito fedelmente riportate:
• gli impianti dovranno essere posizionati conformemente a quanto previsto:
a) nel nuovo Codice della Strada così come riportato nei pareri del VI Settore;
b) dalla legge 13/1989 e D.M. 236/1989 superamento delle barriere architettoniche ;
c) al di fuori delle aiuole come da disposizione prot. n° 66462 del 26/10/2006;
Che gli impianti non possono essere venduti dalle agenzie titolari dell’Autorizzazione, né ad altre agenzie pubblicitarie né a privati. L’impianto per essere considerato legittimo deve essere stato rilasciato all’eventuale nuova concessionaria, tramite regolare Autorizzazione istallazione di impianti pubblicitari con allegata Polizza fideiussoria il tutto a nome della nuova agenzia e nel rispetto di quanto indicato nei punti seguenti;
Che in attuazione del Regolamento Edilizio Comunale, art. 40, l’installazione dovrà essere fatta in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.
In caso di riparazione o modifiche del marciapiede o del Piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti, occupanti il suolo e lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire una rimozione in sito, con le modifiche resesi necessarie a loro spese e responsabilità;
Che in caso di istallazione di impianti parapedonali di utilità pubblica quali l’evidenziazione di percorsi pedonali accessibili ai disabili, delimitazione di percorsi pedonali e ciclabili, elementi accessori alle linee di trasporto collettivo, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione di interventi di abbattimento barriere architettoniche, compresa l’installazione dei binari di segnalazione per ipovedenti, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione di interventi di arredo urbano pubblici, sponsorizzati da privati o micro progetti di interesse locale, realizzati ai sensi dell’art 23 legge n°2/2009 gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione o sostituzione di impianti di illuminazione pubblica, di miglioramento della viabilità veicolare o pedonale, gli impianti gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione di spazi pubblici per la sosta e la custodia di biciclette e motocicli, compresa la contestuale realizzazione di strutture atte a garantire tale servizio, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso di realizzazione di uno spazio organizzato di interesse pubblico, per la cura, la socializzazione e la gestione degli animali domestici da compagnia, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile;
Che in caso della destinazione dell’area a struttura mercatale con o senza postazione fissa, gli impianti saranno rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione e sarà concordata con l’Amministrazione una localizzazione alternativa compatibile.
che prima del rilascio della proroga in oggetto, sarà richiesta la seguente documentazione:
1. Polizza Assicurativa ai sensi dell’art. 10 comma 3 punto 4 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissione;
2. Titolo autorizzativo previsto ai sensi dell’art 10 comma 3 punto 5 del Regolamento di cui sopra;
3. computo metrico estimativo che indichi l’importo necessario per il ripristino dell’area sulla quale è ubicato l’impianto Pubblicitario;
4. Copia della ricevuta di pagamento dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni per tutta la durata del Permesso oggetto del rinnovo;
5. stipula di una polizza fideiussoria a garanzia del corretto ripristino dell’area sulla quale è ubicato l’impianto pubblicitario, al momento della sua rimozione;
6. ricevuta di pagamento dei Diritti di Segreteria;
7. Foto attuali di ciascun impianto oggetto di proroga;
8. Localizzazione dell’impianto su base cartografica in scala 1:500 su formato digitale.

PRATICA 17065/2013 (PdC)
Demolizione e ricostruzione di edificio con destinazione residenziale legittimato da titolo abilitativo in sanatoria del 2010. Ricade in zona C5 Parco privato. L’intervento il cui titolo si è formato per silenzio/assenso per decorrenza dei termini, è in contrasto con il combinato disposto degli articoli 29 comma 3 e art. 34 del PRG vigente in quanto la legittimità dei volumi da demolire e ricostruire è successiva alla data di adozione del PRG e pertanto non rientra nella definizione di “cubature e superfici utili esistenti” ai sensi del punto 13 dell’art. 4 delle NTA vigenti. Successivamente alla verifica del non avvenuto inizio dei lavori, mancante agli atti, sarà possibile avviare il procedimento di annullamento del titolo formato in autotutela. Si rileva altresì che l’intervento proposto può essere realizzato attraverso la normativa speciale in deroga di cui al Piano casa regionale, L.R. 21/09 in quanto ai sensi dell’art. 4 sono ammessi gli interventi di sostituzione edilizia per gli edifici ricadenti in zona omogenea C ai sensi del D.M. 1444/68 realizzati da più di venti anni dalla presentazione del progetto mediante una DIA presentata ed asseverata ai sensi del combinato dell’art. 22 del DPR 380/01 con la L.R. 21/09, art. 6.
L’arch. Grillo rappresenta a questa Commissione che con l’entrata in vigore dell'art. 30, comma 1, lettera a), della Legge n. 98 del 2013 recante “ Semplificazione in materia edilizia” è stato modificato il D.P.R. 380/01 anche negli artt. 3 e 10.
E’ stata introdotta a partire dal 21.06.2013 nuova definizione dell’intervento di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 co. 1 lett. “d” che si riporta : “ […] Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza […] ”.
In particolare sono state soppresse all’articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» .
Ne consegue che tale dispositivo dovrà essere recepito anche dai dispositivi di pianificazione comunale come il P.R.G. vigente. Infatti, come noto, lo stesso risulta contrastante e carente di una copiosa quantità di legislazione vigente ( basti ricordare la mancanza della V.I.A., della V.A.S. la mancanza dell’elaborato R.I.R. , la mancanza della P.A.S. e cosi’ di seguito). Quanto sopra dato l’ampio arco di tempo trascorso tra la sua formazione e la sua approvazione.
E’ comunque evidente che tali lacune dovranno essere colmate e ancor più evidente che nel frattempo la legislazione nazionale e regionale vigente non può essere disattesa in alcun modo.
La valutazione dell’intervento posto al numero d’ordine 5, pur non entrando nel dettaglio della proposta, dovrà essere eseguita in conformità ai dispositivi nazionali citati e non a quelli di pianificazione locale palesemente in contrasto con essi.

PRATICA 17036/2013 (PdC)
Intervento di demolizione parziale di edificio residenziale condonato con titolo in sanatoria del 2009 e ricostruzione nella porzione di lotto sito in zona B3. Area esterna al perimetro di vincolo paesaggistico. L’intervento risulta ammissibile ai sensi dell’articolo 27 comma 2, lettera c) delle NTA del PRG vigente alle seguenti condizioni:
che il cancello di ingresso carrabile sia posto a metri 5,00 dalla strada provinciale come sancito dall’art. 46, comma 4 del Codice della Strada;
che sia eseguita la verifica della zona porticata posta nella parte est del nuovo corpo di fabbrica;
che siano evidenziate le parti comuni dei fabbricati ed i relativi accessi privati dei due fabbricati;
che sia conclusa la pratica di condono edilizio ai sensi della L. 724/94 Reg. 5286 relativa al manufatto distinto con la lettera A.
La Commissione ritiene che non essendo vantaggioso per il comune ottenere la cessione dei mq 8,85 circa in attuazione dell’art. 27, comma 5 delle NTA, sia per la esigua superficie sia per l’impossibilità di ottenere uno spazio pubblico accessibile, propone alla Giunta Comunale un provvedimento per la monetizzazione dello stesso al fine di consentire l’acquisto di aree di maggiore interesse pubblico all’interno del nucleo abitato di Piani di Poggio Fidoni.

PRATICA 17038/2013 (PdC)
la domanda ai sensi del Piano Casa Regionale di cui alla L.R. 21/09. rientra negli interventi da realizzare con DIA, si ritiene pertanto che la stessa dovrà essere presentata ed asseverata ai sensi del combinato dell’art. 22 del DPR 380/01 con la L.R. 21/09, art. 6.
L’intervento proposto è ammissibile con la deroga prevista dalla L.R. 21/09, alle seguenti condizioni:
sia aumentata di cm 70 la distanza del volume ricostruito dal confine est o il volume sia posto sulla linea di confine, inoltre, in entrambi i casi la medesima parete est sia priva di finestre nel rispetto delle distanze previste dal D.M. 1444/68, artt. 8 e 9 al fine di non compromettere la successiva edificazione della zona C adiacente.

La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni
Arch. Emanuele Grillo
Geom. Rodolfo Cateno Colombo
Arch. Francesca Acchioni