Commissione tecnica del 13 DICEMBRE 2013

PRATICA prot.53871/2013 (PAS energetica)
Procedura Amministrativa Semplificata ai sensi art. 6 D.Lgs. 28/2011 in combinato con la L.R. 16/2011, articolo 3, per la costruzione e la messa in esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza nominale di 999,8 Kwp.
E’ prevista la costruzione di una serie di telai inclinati poggianti a terra della dimensione variabile da ml. 2.60 a ml. 0.95 portanti pannelli solari per la produzione di energia elettrica su una superficie di circa 2,2 ettari, oltre agli impianti necessari per la trasformazione e la conduzione dell’energia così prodotta consistenti in: n. 3 fabbricati di altezza m. 2,50 e volume complessivo di circa mc 150 circa destinati ad impianti (cabina, quadri e trasformatori) oltre ad una recinzione perimetrale al lotto formata da plinti in c.a. e pali metallici e rete metallica di lunghezza complessiva ml 656. L’area di progetto ha accesso da una viabilità interpoderale esistente. L’impianto proposto sarà direttamente connesso con la rete elettrica ENEL media tensione e non è indicato l’utilizzo all’interno dell’attività agricola.
La particella 398 è parzialmente soggetta al vincolo di cui all’art.142 co.1 lett.“c” D.Lgs.42/04 e art. 7 L.R.24/98 pertanto, al fine di valutare esattamente se le opere proposte vi ricadano, in quanto da una verifica eseguita dall’ufficio su base catastale una porzione del lotto ricade all’interno della fascia di metri 150 dal fiume Turano, occorre acquisire planimetria generale su base catastale in scala 1:2000 o 1:1000 quotata con le distanze sia dal fiume limitrofo a nord che dalla superstrada a sud.
Parimenti occorre infatti verificare il rispetto delle fasce stradali.
L’area non è soggetta alle limitazioni del Piano Regionale di Assetto Idrogeologico sulla base delle esondazioni del fiume Velino, ciò nonostante si ritiene utile sottoporre a verifica di sicurezza idraulica in relazione alla esondazione del Fiume Turano.
Il suolo, tuttora, ha destinazione ed uso agricolo e ricade nella “piana reatina”.
Ricade pertanto nelle prescrizioni imposte dal “Regolamento Comunale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili- fotovoltaico” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 18.01.2010.
L’emendamento approvato ed allegato a tale dispositivo dispone di “escludere rigorosamente la realizzazione di impianti di pannelli fotovoltaici a terra, salvo quelli necessari al raggiungimento dell’autosufficienza energetica delle stesse aziende agricole, su siti particolarmente di pregio come la Piana Reatina e le aree a più alto valore agronomico, rispettandone la vocazione produttiva”.
Inoltre, la morfologia architettonica delle strutture proposte non è conforme all’art. 6 dello stesso regolamento in quanto l’altezza prevista di metri 2,60 è superiore a quella ammessa di m. 1,30 nella parte più alta.
Parimenti nel rispetto dell’allegato “a” del dispositivo, l’intervento deve essere soggetto al preventivo “screening valutazione impatto ambientale di competenza dell’ufficio VIA della Provincia di Rieti” oltre all’obbligo della sottoscrizione dello schema di convenzione dell’allegato “b” recante concorso alla valorizzazione.
Inoltre il vigente PRG, articolo 39, in zona agricola ammette esclusivamente attività ad essa connesse o con essa compatibili, pertanto gli impianti fotovoltaici possono ritenersi compatibili solo laddove risultino pertinenze di prevalenti attività di conduzione agricola dei fondi. Al contrario l’intervento segnalato esula da qualsivoglia finalità agricola o ad essa di servizio, viceversa invece risulta impianto autonomo e con finalità esclusivamente produttive di natura industriale.
Per quanto sopra, pertanto, l’intervento è in contrasto con la norma urbanistica (articolo 39 delle NTA del PRG vigente) laddove individua le sole zone industriali come zone a trasformazione edilizia per le quali è ammessa la realizzazione anche di impianti di produzione energia autonomi.
La proposta è inoltre carente dell’autorizzazione del Genio Civile per opere ricadenti in zone sismiche, e della preventiva autorizzazione per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo ai sensi del Decreto 161/2012 e s.m.i.

PRATICA 17045/2013 (PdC)
Progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi della Legge regionale per il piano casa art. 4 comma 1 lettera b) in zona attualmente destinata a Parco Privato “C5” che ammette l’edilizia residenziale.
La Commissione, verificato l’adeguamento progettuale conseguente al precedente parere del 06/11/13 e alla Conferenza dei servizi che si è svolta in Regione in data 07/11/13 esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
sia ampliata la larghezza del marciapiede pubblico lungo via Chiesa Nuova da metri 1,50 a metri 2,00;
sia verificata la corretta accessibilità dell’isola ecologica che dovrà rimanere di proprietà privata ancorchè accessibile al gestore dei servizi di igiene urbana;
sia corretto il calcolo di verifica del rispetto dello standard di area da cedere al Comune di mq 18,00 per abitante, escludendo anche la viabilità pubblica di accesso al lotto privato
sia verificata la presenza dell’impianto di illuminazione pubblica lungo il tratto stradale di via Chiesa Nuova oggetto dell’intervento ed eventualmente adeguato anche in relazione al parcheggio pubblico previsto;
la progettazione definitiva delle opere di urbanizzazione a scomputo (marciapiede stradale, parcheggio pubblico, verde pubblico ed eventuali ulteriori opere) sia concordata ed ottenga il parere favorevole del competente Servizio V Lavori Pubblici;
Relativamente al progetto edilizio è stato conteggiato il volume esistente oggetto di demolizione e ricostruzione di mc 2.032,90 che consente l’incremento del 35% consistente in mc 711,50. Occorre dimostrare il rispetto della volumetria di progetto computata in maniera analoga allo stato attuale.
sia anche adeguato il rapporto aeroilluminante del soggiorno;
Il contenimento del consumo energetico realizzato con gli interventi di cui al comma 1 della L.R. 6/08, art. 12, deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005;
sia inserita nell’impianto di raccolta delle acque meteoriche una cisterna o vasca di raccolta temporanea con conferimento mediante bocca tarata al sistema di smaltimento pubblico, adeguatamente dimensionata al fine di ridurre il picco di portata durante le precipitazioni.

ESAME PRATICHE OCDPC n.52/13/2013 (Fondo rischio sismico)
Fondo richio sismico- OCDPC n.52/13-Programma regionale degli interventi su edifici privati interventi strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o demolizione ricostruzione .
La Commissione concorda con la relazione redatta dal Responsabile del Procedimento in seguito della pubblicazione dal 03.10.2013 al 03.12.2013 di avviso pubblico relativo alla richiesta di Fondo per rischio sismico- OCDPC n.52/13-Programma regionale degli interventi su edifici privati-interventi strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o demolizione ricostruzione.
Relativamente alle 49 istanze pervenute, n. 46 sono state inserite nella procedura informatica predisposta dal Dipartimento di Protezione Civile, n.1 istanza erroneamente presentata a questo Ente e trasmessa in data 10.12.2013 all’Ente competente via fax e n. 2 istanze non inserite nella stessa procedura in quanto i dati riportati non permettono l’elaborazione della pratica con la suddetta procedura.
Le n. 2 istanze non inseribili, acquisite:
1. con Prot. Comunale in data 03.12.2013 al n. 54886;
2. con Prot. Comunale in data 03.12.2013 al n. 54896;
non riportano il dato relativo agli occupanti stabilmente l’edificio oggetto del finanziamento e di conseguenza rendendo il fattore moltiplicativo F per il calcolo del punteggio, ai sensi allegato 3 della OCDPC n.52/13, risultante dal seguente rapporto K ag Occupanti / (contributo in €) con K =200.000,00 e ag = 0,236, uguale a zero.

PRATICA 17054/2013 (PdC)
richiesta di Permesso di Costruire per la demolizione e ricostruzione con delocalizzazione di una stalla in seguito alla Determinazione n. 90 della Provincia di Reti del 08/04/13 di conclusione del procedimento della Conferenza dei Servizi della costruzione della strada extraurbana secondaria Rieti-Torano – interventi di completamento e riqualificazione del paesaggio rurale.
In data 25/06/13 è stato depositato con procedura informatizzata il progetto strutturale al Genio Civile.
L’istanza è stata successivamente oggetto della richiesta di archiviazione da parte del richiedente, del 05/09/13.
Nella medesima data è stata presentata la comunicazione di inizio lavori corredata dalla comunicazione sostitutiva di DURC.
L’intervento di delocalizzazione di edificio non residenziale al servizio dell’attività agricola necessita di Permesso di costruire ai sensi dell’articolo 14 del DPR 380/01, come indicato nel parere favorevole a condizione espresso dalla Regione Lazio Direzione territorio e urbanistica con nota Prot. 273885-2012 allegato alla lettera “F” della Determinazione provinciale. Si rileva inoltre che anche la determinazione della Provincia conclusiva della Conferenza dei Servizi al punto 5 riporta: “di dare atto che in esito alla conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi di cui al punto 2, i Comuni di Rieti e Cittaducale provvederanno, in coerenza con i rispettivi ordinamento, a istruire il procedimento per il rilascio del Permesso di costruire ai proprietari espropriati delle aree interessate dalla realizzazione delle infrastrutture stradali”.
La commissione rileva la necessità di conseguire il titolo edilizio richiamato dalla Regione Lazio, ovvero il permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del DPR 380/01 e conseguentemente suggerisce al Responsabile del procedimento di avviare il procedimento amministrativo di sospensione dei lavori ed eventuale procedimento sanzionatorio.

La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni
Arch. Emanuele Grillo
Geom. Rodolfo Cateno Colombo
Arch. Francesca Acchioni