Commissione tecnica del 19 MARZO 2014

PRATICA 701/12 /2012 (Parere preventivo)
Progetto plano volumetrico Comparto Campoloniano nord in attuazione degli articoli 22 e 23 delle NTA del Piano Regolatore consortile. La Commissione rileva che l’intervento proposto,
Ai sensi dell’art. 22 e del successivo art. 23, “la zona, nel caso in cui non sia compresa in un comparto a progettazione unitaria, sia attua per intervento edilizio diretto previa redazione ed approvazione da parte del Consorzio, sentito il Comune interessato, di un Piano di utilizzazione con previsioni plano volumetriche, contenente l’indicazione dettagliata delle destinazioni dei singoli edifici.” L’intervento di progetto, che prevede la trasformazione completa del territorio a scopo edificatorio, con la realizzazione delle opere di urbanizzazione completamente mancanti e degli edifici, è stato proposto all’interno del “Comparto di progettazione unitaria”, come individuato dalla Tavola di Zonizzazione del PRG consortile. Conseguentemente trova applicazione l’articolo 8 delle NTA del Piano Regolatore Generale Consortile che prevede l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sentito il Comune interessato.
La Commissione, verifica che la superficie di intervento è inferiore al disposto dell’Allegato IV al D.Lgs. 152/06, che al punto 7 lettera a) richiede la preventiva verifica di assoggettabilità di competenza regionale ai progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari, rileva che la documentazione presentata contiene alcuni elementi di contrasto con il parere espresso dalla Regione Lazio-Dipartimento territorio rilasciato con Determinazione n. 137 del 10/02/03 ai sensi dell’articolo 13 della L. 64/74 (attualmente art. 89 del DPR 380/01), della L.R. 72/75 e della DGR 2649/99 allegato al Piano Regolatore Generale Consortile in cui al punto 3, comma 4 viene riportato “nell’area a tratteggio obliquo e comunque in tutta l’area bordata di azzurro, nella carta zonizzazione Rieti-Cittaducale Carta delle idoneità territoriale integrata con le osservazioni accolte alla scala 1:5.000, sono possibili solo piccole costruzioni; dovrà inoltre essere effettuata una approfondita indagine geognostica e geotecnica e le fondazioni dovranno essere di tipo profondo spinte fino a profondità tali da superare l’area delle cave e da raggiungere una certa omogeneità litologica; deve essere infine adeguatamente valutata l’interferenza con la falda idrica. Nel successivo comma 5 si prescrive di effettuare “approfondite indagini geognostiche e geotecniche atte ad individuare l’eventuale presenza di cave tombate; in caso affermativo potranno essere eseguite solo piccole costruzioni con fondazioni di tipo profondo”. Nello specifico si rileva che nell’area a tratteggio obliquo “Terreni ad edificabilità limitata area interessata da eventuali cave tombate” dove sono ammissibili “solo piccole costruzioni” il progetto prevede la realizzazione dell’edificio n. 1 composto da due corpi per complessivi mc 10.000 circa e numero di livelli 2 e in parte 3; edificio n. 4 di complessivi 4.700 mc per due livelli e l’edificio n. 5 di 2 livelli per complessivi 7.000 mc circa. Viceversa nelle aree di cui al comma 5, occorre eseguire le “approfondite indagini geognostiche e geotecniche atte ad individuare l’eventuale presenza di cave tombate” in caso di conferma della presenza di cave tombate “potranno essere eseguite solo piccole costruzioni con fondazioni di tipo profondo”.
Si rileva inoltre che l’eventuale nuova proposta progettuale dovrà contenere:
la verifica del rispetto del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 4-bis che prescrive per le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 di avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente;
il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione, comprensivo dei cavedi multi servizi ed i cavidotti per il passaggio delle reti di telecomunicazione, ai sensi del DPR 380/01, art. 16, comma 7-bis, che sarà sottoposto al parere del competente Settore V Lavori pubblici;
planimetria con allegata tabella riepilogativa relativa ai parcheggi ed agli spazi pubblici con le opportune verifiche del rispetto del D.M. 1444/68;
verifica del rapporto di copertura relativo ai lotti edificabili;
verifica del rispetto dell’indice di piantumazione;
parere della competente ASL;
bozza della Convenzione;
planimetria con la segnaletica stradale e l’eventuale localizzazione delle fermate del servizio autobus urbano;
pareri degli enti competenti.
Si richiama altresì la disposizione del DPR 380/01, art. 4, comma 1-ter “Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso”.
Relativamente al procedimento di approvazione della proposta progettuale, si rileva che in mancanza delle disposizioni del PRG vigente approvato con DGR 347/2012 ed in assenza di una specifica individuazione dell’intervento ai sensi della normativa nazionale vigente, nonché in assenza della specifica categoria d’intervento edilizio ai sensi del DPR 380/01, articolo 3, sarà richiesto un parere di chiarimento alla Regione Lazio.

La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni (Ass.)
Arch. Emanuele Grillo
Geom. Rodolfo Cateno Colombo
Arch. Francesca Acchioni (Ass.)