TASI 2014, le modalità di calcolo non sono variate

Con riferimento agli articoli apparsi sugli organi di stampa è necessario precisare che le modalità di calcolo della TASI 2014 NON SONO VARIATE rispetto a quanto previsto nell’art. 8, capitolo 3 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22/07/2014.
Si ribadisce pertanto che le modalità di calcolo della TASI 2014 sono quelle già riferite nei precedenti comunicati e nella nota informativa sulla TASI alla quale si rimanda.
Si informa, inoltre, che l’emendamento presentato nel Consiglio comunale del 14 ottobre era riferito unicamente ad una mera precisazione delle modalità di calcolo della TASI 2014 e non modificativo delle stesse.

Nota informativa:
http://www.comune.rieti.it/article/14/10/nota-informativa-tasi-2014

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Dichiarazione consiglieri comunali Andrea Sebastiani della Lista Civica Rieti che Sviluppa e Sonia Cascioli di Fratelli d'Italia.

Al fine di chiarire il contenuto dell'emendamento approvato ieri in consiglio comunale si precisa che lo stesso non è diretto, come erroneamente riportato, in alcun modo ad applicare la detrazione prima casa sulla Tasi dovuta per l'anno in corso. Il contribuente nel calcolare l'Imu dovuta nel 2012, per confrontarla con l'importo da versare per la Tasi, ha la possibilità di applicare le detrazioni per la prima casa e per i familiari a carico in riferimento all'attuale composizione del nucleo familiare attuale, risultante cioè nel 2014 e non quello relativo al 2012. Questo per agevolare il proprietario – contribuente che magari nel 2012 non aveva figli a carico perché nati successivamente e che non aveva potuto quindi fruire di tali detrazioni. Come coloro che, non possedendo nel 2012 l'abitazione principale per cui non hanno versato l'Imu sulla prima casa, con l'entrata in vigore della Tasi, si vedrebbero privati della possibilità di confrontare l'importo da versare tra i due tributi. Con questo emendamento è ammessa la possibilità di effettuare il doppio calcolo applicando tutte le detrazioni di cui il proprietario oggi ha diritto. Non quelle invece riferibili al 2012.

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