Canoni di locazione e comodati

Il canone di locazione è il corrispettivo che viene versato dal conduttore al locatore per poter godere del bene di proprietà del locatore stesso. 

In genere il canone è corrisposto mediante denaro, ma nulla vieta che le parti si possano accordare diversamente (ad esempio nella locazione di un terreno agricolo il locatore potrebbe pretendere, come contropartita, una parte dei frutti del terreno stesso, articolo 1639 codice civile oppure tramite comodati, cosi come stabilito dal regolamento per la gestione degli immobili comunali approvato con delibera di C.C. n. 17/2009).

Il canone di locazione normalmente viene versato in più rate (mensili, trimestrali o semestrali) determinate dalle parti in sede di stipulazione del contratto di locazione.

Nella sezione dei canoni sono riportati tutti i contratti in essere (affitto e comodati) e riguardanti i beni di proprietà comunale ceduti a terzi e quelli tenuti in affitto dall’Amministrazione per fini istituzionali.