Commissione tecnica del 4 -6 SETTEMBRE 2013

PRATICA 15675/2013 (PdC)
parere favorevole a condizione che sia verificato il rispetto della superficie edificabile non superiore al 70% della superficie disponibile disposto dalla Regione con la Delibera di approvazione del PRG per la zona B2, tenendo conto che, ai sensi dell’articolo 7 delle NTA del PRG vigente le scale esterne ancorché aperte rientrano nel calcolo della superficie utile lorda di piano. Si rileva inoltre che in attuazione del D.M. 236/89 la scala deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli anche in presenza di fenomeni atmosferici invernali, devono essere dotate di illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo, devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.

PRATICA 17004/2012 (PdC)
nuova edificazione di edificio residenziale bifamiliare in zona B con attuazione diretta. Il lotto, attualmente con la presenza di due manufatti da demolire privi di titolo edilizio, risulta inserito nella Zona di rischio per fenomeni idraulici R4 ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico approvato, sottoposta all’articolo 28 delle NTA. Ai sensi del suindicato articolo, sono ammessi gli interventi sugli edifici esistenti sino al limite della ristrutturazione edilizia con modifica della destinazione d’uso ma senza aumento del carico urbanistico, con aumento di volume ma senza aumento della superficie di sedime dell’edificio. Il parere ricevuto da parte dell’autorità preposta (ARDIS n. 1112 del 27/03/13) in data 04/04/13 (prot. 14994) richiama invero l’articolo 47 della NTA del PAI vigente che fa salvi dall’applicazione dell’articolo 28, i piani attuativi e quelli di lottizzazione per i quali all’entrata in vigore del Piano stralcio siano state stipulate le relative convenzioni, subordinatamente a parere dell’autorità competente. Dalla verifica istruttoria eseguita, emerge che il lotto, pur essendo inserito nella precedente Zona C4a ai sensi del PRG vigente alla data di entrata in vigore del Piano stralcio, non è stata oggetto del Piano di Lottizzazione convenzionata, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 09/04/02 e convenzionato il 29/11/06 come evidenziato dalla Tavola n. 7bis del Piano di Lottizzazione approvato.
Per le ragioni suesposte, si ritiene di dover sospendere il parere sul titolo edilizio e di chiedere chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa di salvaguardia di cui all’articolo 47 delle NTA del PAI all’Autorità di Bacino.

PRATICA 16935/2012 (PdC)
l’intervento di ripristino di edificio crollato o demolito, attraverso la ricostruzione rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/01, articolo 3, comma 1, lettera d).
La normativa del PRG vigente, come modificata dalla Delibera Regionale di approvazione (DGR 347 del 13/07/12) prevede che “in attesa che il Comune approvi i Piani particolareggiati o Piani di Recupero dei centri storici delle frazioni, in conformità alle norme dell’art. 23 delle NTA della Variante Generale, in tali centri, si applicheranno esclusivamente le norme di cui all’art. 31 lettere “a”, “b”, “c” della Legge 457/78, nonché dell’art. 3, lettere “a”, “b”, “c” del T.U. – DPR n. 380/01.
Conseguentemente l’intervento proposto è ammissibile previa preventiva approvazione del Piano di Recupero.
In alternativa risulta ammissibile la formazione di titolo abilitativo mediante DIA, utilizzando la Legge Regionale 21/09 in quanto il centro storico di Sant’Elia non rientra nelle zone individuate come insediamento urbano storico dal PTPR adottato, dimostrando la compatibilità con le indicazioni contenute nell’articolo 3-ter della L.R. 21/09, finalizzando l’intervento al reperimento di alloggi a canone calmierato.

PRATICA 14576/2002 (PdC)
parere sospeso, occorre Relazione agronomica a firma di tecnico competente con l’individuazione esatta del bosco su base catastale con riepilogo delle superfici. Si chiede altresì una planimetria con le quote attuali e future del terreno riferite ad un punto fisso non modificabile in fase di realizzazione, comprensiva di profili del terreno e la verifica , ai sensi dell’articolo 7 delle NTA del PRG vigente della superficie massima realizzabile tenendo conto che le scale esterne ancorché aperte rientrano nel calcolo della superficie utile lorda di piano.

PRATICA 16284/2011 (PdC)
parere sospeso in quanto risulta necessario un sopralluogo per chiarire lo stato dei luoghi poiché dalla documentazione consegnata non emerge con chiarezza la destinazione d’uso dei locali realizzati, e la misura reale delle murature perimetrali, conseguentemente non si ha certezza sull’applicabilità della deroga per l’eventuale aumento dello spessore della muratura perimetrale superiore ai 30 cm applicabile ai sensi del D.Lgs. 115/08 “nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi”.
Occorre altresì la successiva verifica di conformità alle NTA del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, articolo 28 sulla base dell’intervento eseguito che per le modifiche di altezza rispetto al presistente stato demolito nonché per l’aumento di superficie di sedime precedentemente indicato ha comportato un aumento volumetrico di mc circa 70 mc e la verifica di conformità con le attuali NTA del PRG.

PRATICA ______/2012 (attività edilizia libera)
si ribadisce il parere favorevole sotto il profilo urbanistico già espresso nel corso dell’istruttoria della pratica, l’intervento risulta di attività edilizia libera ai sensi del DPR 380/01, articolo 6, comma 2, lettera c) e conseguentemente non necessita di alcun titolo abilitativo edilizio ma di una comunicazione da parte del titolare. Si evidenzia che a tutt’oggi non risulta acquisita la titolarità dell’area comunale. Si rinvia tale parere al responsabile del procedimento per l’inoltro al competente ufficio Patrimonio con il sollecito per l’ottenimento di una risposta da inviare al richiedente in merito alle richiesta da esso presentate.

La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni
Arch. Emanuele Grillo
Geom. Rodolfo Cateno Colombo
Arch. Francesca Acchioni